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Modifica del regime ex art. 4-bis O.P. ad opera della “spazzacorrotti”: sollevata un’altra questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza, 8 aprile 2019
Presidente Pavarin, Relatore Fiorentin

Dopo le ordinanze del GIP del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello di Lecce, segnaliamo ai lettori un’ulteriore ordinanza con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla recente Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) nella parte in cui, nell’estendere il regime di cui all’art. 4-bis O.P. ad alcuni delitti contro la P.A., non ha previsto norme transitorie tale da rendere applicabile il nuovo regime ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Il Tribunale di Sorveglianza cita la recente decisione della Cassazione che «ha aperto una breccia, fino ad oggi inscalfibile, prendendo le distanze da quella posizione, definita da autorevole dottrina come frutto di un criticabile “bizantinismo classificatorio”, per allinearsi all’approccio “sostanzialistico” adottato dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla “materia penale”».

Questo tribunale – si legge nell’ordinanza – «condividendo nelle sue linee essenziali il percorso logico giuridico seguito dalla Cassazione, valuta necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 6 lett. b Legge 3/2019 ritenendo di non adottare la via dell’interpretazione conforme a Costituzione».

La questione della applicabilità ad una condanna relativa a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della più restrittiva disciplina, oltre che rilevante, è stata ritenuta non manifestamente infondata da parte del Tribunale di Sorveglianza per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3, 117 Cost. e art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Appare difficile – si legge nell’ordinanza – «continuare a seguire l’affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui si tratterebbe di norme “processuali” non afferendo le medesime ai profili di accertamento del reato e di irrogazione della pena»: la violazione costituzionale sembra concretizzarsi, in questo caso, «nella assenza di una disciplina transitoria che faccia decorrere l’efficacia delle più restrittive disposizioni dalla data di vigenza della legge n. 3/2019».

La modifica peggiorativa – continua il Tribunale – sembra ledere anche il principio di affidamento tutelato dal principio di irretroattività in materia penale, «irrimediabilmente travolto dalla immediata vigenza delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 legge 3/2019».

La legge “spazzacorrotti” «ha inciso, per dichiarata volontà dei suoi promotori, proprio sull’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i colpevoli di delitti contro la P.A. con il preciso intento di politica criminale di rendere effettivo l’ordinario ricorso alla pena detentiva carceraria in quelle ipotesi in cui, nella normalità dei casi, i condannati potevano aspirare dallo status libertatis alla concessione di una pena non detentiva. Non si tratta, quindi, di modifiche intervenute sulle mere modalità esecutive della pena detentiva (come potrebbero essere quelle, in ipotesi, introdotte per limitare il numero di telefonate o di colloqui esterni per i corruttori), ma di una vera e propria trasformazione della tipologia di pena eseguibile (che da meramente limitativa della libertà diventa radicalmente privativa della libertà personale) con l’obiettivo di un inasprimento della sanzione stessa».

Si è al cospetto – si legge nell’ordinanza – di «un mutamento imprevedibile e indipendente dalla sfera di controllo del soggetto, tale da modificare in senso sostanziale il quadro giuridico-normativo che il soggetto aveva di fronte a sé nel momento in cui si è determinato nella sua scelta delinquenziale, con piena consapevolezza delle relative conseguenze, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi».

Tutti questi punti fermi «sono stati travolti dalla legge “spazzacorrotti” che, cambiando le carte in tavola, ha trasformato radicalmente la risposta sanzionatoria prevedendo quale soluzione ordinaria l’esecuzione della pena in carcere e tempi molto più lunghi per il conseguimento degli effetti estintivi sopra indicati (cd. “daspo per i corruttori”) determinando un vulnus nel principio di affidamento convenzionalmente e costituzionalmente tutelato».

In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 6 lett. b) della Legge n. 3/2019 nella parte in cui, modificando l’art. 4-bis O.P., si applica anche in relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-quater e 321 c.p. commessi anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge.

Redazione Giurisprudenza Penale

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