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La Corte costituzionale sui poteri del difensore di notificare via pec al pubblico ministero

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4 – ISSN 2499-846X

Corte costituzionale, sentenza 14 aprile 2022 (ud. 23 marzo 2022), n. 96
Presidente Amato, Redattore Viganò

1. Con la sentenza che qui brevemente si annota, la Corte costituzionale si pronuncia sul divario tra i poteri e le facoltà assegnati dall’ordinamento al pubblico ministero e quelli attribuiti al difensore, con specifico riguardo alla possibilità per il secondo di eseguire notificazioni al primo servendosi della posta elettronica certificata.

Nel caso di specie, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina ha sollevato – con ordinanza del 28 novembre 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 40, prima serie speciale, anno 2021 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 153 c.p.p. proprio nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante strumenti telematici bensì soltanto «mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria»; infatti, nella vicenda analizzata dal giudice a quo, che ha innescato il dubbio di legittimità costituzionale della norma richiamata, il difensore dell’indagato aveva trasmesso via pec la richiesta di interrogatorio dopo che lo stesso pubblico ministero aveva notificato via pec l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis co. 3 c.p.p.).

Il giudice censura la norma sotto il profilo della sua rispondenza agli articoli 3 e 24 Cost., il primo essendo di rilievo nella misura in cui l’art. 153 c.p.p. avrebbe generato una irragionevole disparità di trattamento tra accusa e difesa; il secondo poiché tale sbilanciamento di poteri e facoltà a vantaggio del pubblico ministero avrebbe l’effetto di indebolire le forme di espressione del diritto di difesa.

2. Il Giudice delle leggi ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di notifiche telematiche nel processo penale.

Con l’art. 4 co. 2, d.l. 193/2009, si previde che le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel processo penale fossero effettuate con pec ai sensi del d.lgs. 82/2005.

L’art. 16 del d.l. 179/2012 introdusse, con efficacia a decorrere dal 15 dicembre 2014, l’uso delle notifiche telematiche (solo) da parte degli uffici giudiziari a persona diversa dall’imputato. In effetti, sono attualmente possibili: a) le notifiche via pec ai difensori ex art. 148, co. 2 bis c.p.p.; b) le notifiche urgenti nei confronti di soggetti diversi dall’imputato ai sensi dell’art. 149 c.p.p.; c) le notificazioni in casi particolari indicati dal giudice con adeguata motivazione in un decreto ex art. 151 c.p.p.; d) le notificazioni richieste dal pubblico ministero nei riguardi degli interessati in base al disposto dell’art. 151 co. 2, c.p.p.

Si è quindi tradizionalmente assegnato il potere di comunicare via pec soltanto agli uffici giudicanti e requirenti nei confronti di destinatari diversi dall’imputato; non è stato invece consentito alle parti private di inviare agli uffici pec contenenti istanze, atti e documenti. Modesta apertura si è invece tradizionalmente registrata con solo riferimento alle istanze di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato e del suo difensore (con precipuo onere dell’istante di contattare la cancelleria e assicurarsi che l’istanza fosse posta all’attenzione del giudice, cfr. ex multis Cass., sez. II, 14 luglio 2021, n. 35542) e alle istanze di rinvio per adesione del difensore alle astensioni indette dagli organismi di categoria (sul tema, Cass., sez. II, 8 gennaio 2020, n. 4655, CED 277800).

Il quadro è recentemente mutato a causa della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19, che ha costretto, per le ovvie ragioni legate alla sopravvenuta necessità di diradare i contatti interpersonali in presenza, a implementare l’uso della telematica nel procedimento penale.

Sicché gli artt. 83 del d.l. 18/2020, 221 del d.l. 34/2020 e 24 del d.l. 137/2020 hanno regolato il deposito – con modalità telematiche – presso gli uffici del pubblico ministero di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415 bis co. 3 c.p.p., nel rispetto di prescrizioni attuative impartite dal DGSIA. In particolare, l’art. 24, co. 1, del d.l. 137 cit., attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2022, consente di depositare tali atti e documenti con l’uso del c.d. PPPT (portale del processo penale telematico); viene espressamente esclusa la possibilità che dette operazioni siano svolte mediante posta elettronica certificata (v. art. 24, co. 6).

Per quanto attiene invece agli atti, documenti e istanze diversi da quelli sopra indicati, provvede l’art. 24 co. 4, d.l. 137 cit., che attribuisce valore legale al deposito mediante inoltro di pec agli indirizzi, anch’essi di posta elettronica certificata, degli uffici giudiziari destinatari, indicati dal DGSIA in apposito elenco. Disciplina particolare è prevista dal medesimo articolo, nei commi da 6 bis a 6 novies, per le impugnazioni.

La rilevanza della normativa emergenziale è tuttavia esclusa dalla Consulta per il caso al suo vaglio, in ragione del principio tempus regit actum, che non consente di applicarla, ricadendo il caso al vaglio del giudice a quo, che ha visto il difensore inviare una pec al pubblico ministero, nel perimetro normativo vigente nell’anno 2018.

3. La Corte rileva come, il quadro normativo che precede l’avvento della disciplina emergenziale palesi una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale.

Sebbene tale disparità a primo acchito non appaia segnata da irragionevolezza, potendo essere in astratto giustificata dalla esigenza di prevenire difficoltà e rallentamenti dovuti alla gestione, da parte degli uffici requirenti, di un numero elevatissimo di comunicazioni via pec, la Consulta ritiene d’altra parte inconcepibile che tale questione non sia stata affrontata e risolta dal legislatore dal 2012 (anno di entrata in vigore del decreto-legge n. 179) al 2018 (anno in cui il giudice a quo sollevava la questione di costituzionalità).

In concreto, allora, l’impossibilità per il difensore – nel caso al vaglio del rimettente – di notificare via pec al pubblico ministero non solo si rivela in concreto irragionevole, specie in virtù del possibile e mancato adeguamento della disciplina, ma esporta i suoi riverberi sulla effettività del diritto di difesa, che risulta menomato sotto il versante inerente ai tempi e ai costi dell’attività difensiva.

Conclude tuttavia la Corte nel senso che l’auspicata declaratoria di incostituzionalità si rivela in questo caso una soluzione non adottabile, in quanto la pronunzia di illegittimità costituzionale sarebbe essa stessa foriera di “disarmonie e incongruenze”: 1) in primo luogo, l’innesto nell’art. 153 c.p.p. della possibilità per il difensore di notificare via pec al pubblico ministero necessiterebbe di una «complessa attività di normazione primaria e secondaria volta a creare le condizioni pratiche perché tale facoltà possa essere utilmente esercitata»; 2) tale tipo di pronunzia additiva si porrebbe in pieno contrasto con le sopravvenienze normative, in quanto, da un lato, il legislatore ha intanto espressamente previsto, per le comunicazioni telematiche, l’istituto del portale del processo penale telematico, con esclusione della pec; dall’altro, l’intervento della Consulta rischierebbe di contrastare l’esercizio della legge delega n. 134/2022 che richiede al Governo italiano di approntare una «compiuta e stabile disciplina del processo penale telematico».

La questione deve dunque essere dichiarata inammissibile, in linea con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui tra le cause dell’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale si annoverano i casi in cui l’intervento della Consulta, pur sostanzialmente fondato, richieda «interventi normativi di sistema, implicanti scelte di fondo tra opzioni alternative rientranti tutte nella discrezionalità del legislatore» (ex multis cfr. Corte cost., sentt. 32, 33, 103, 146, 240, 259 del 2021).

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, La Corte costituzionale sui poteri del difensore di notificare via pec al pubblico ministero, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4