ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Le Sezioni Unite sulla chiamata in correità – Cass. pen. 20804/2013

Cass. Pen., Sez. Un., n. 20804, 14 maggio 2013 (ud. 29 novembre 2012), n. 20804
Presidente Lupo – Relatori Milo – Vecchio

Il quesito al quale le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere era il seguente: «se la chiamata in reità o in correità de relato, in assenza della possibilità di esaminare anche la fonte diretta, possa avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato, un’altra chiamata de relato».

Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;

c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”;

d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;

e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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