ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Sugli elementi essenziali dell’associazione a delinquere – Cass. pen. 9096/2013

Cass. Pen., Sez. VI, n. 9096, 25 febbraio 2013 (ud. 17 gennaio 2013)
Presidente De Roberto, Relatore Di Stefano

Con la sentenza in annotazione la suprema Corte ha enunciato un principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. è richiesta la prova dell’esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati, non essendo sufficiente l’organizzazione di una singola ipotesi delittuosa.

In giurisprudenza, v. Sez. V, 11 gennaio 2012, n. 4304 in C.E.D. Cass., n. 252205; Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886 in C.E.D. Cass., n. 251562; Sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 9117 in C.E.D. Cass., n. 252387; Sez. V, 5 maggio 2009, n. 31149 in C.E.D. Cass., n. 244486; Sez. V, 21 novembre 2003, n. 78 in Riv. Pen., 2005, p.79 nonché Sez. I, 11 dicembre 2000, n. 5405, in Cass. Pen., 2002, p. 2094 secondo le quali ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti e non di un vincolo che sia circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati.

Sulla distinzione tra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato v. Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 15664 in Guida al diritto, 2003, 20, p.101; Sez. V, 22 febbraio 1999, n. 949, in Cass. Pen., 2000, p. 362 nonché Sez. VI, 7 marzo 1997, n.967, in Riv. Pen., 1997 p. 576 le quali hanno sottolineato che caratteristica peculiare della prima è l’esistenza di un generico e indeterminato programma delinquenziale accompagnato dalla consapevolezza da parte degli associati dell’insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati, i quali, al momento della formazione del sodalizio, sfuggono alla percezione ideativa spazio-temporale dei medesimi associati; nel secondo, al contrario, l’accordo si manifesta in maniera occasionale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati ben determinati, dopo la realizzazione dei quali l’accordo si scioglie.

Ancora sulla necessità di un programma finalizzato alla realizzazione di più reati ai fini della sussistenza del reato di associazione per delinquere si vedano Sez. I, 10 giugno 1982, Valpreda, in Cass. Pen., 1983, p. 837 e Sez. I, 14 novembre 1980, Capigatti, in Giust. Pen., 1981, II, p. 482, secondo cui elemento essenziale del reato di associazione a delinquere è l’esistenza di un accordo di carattere generale e continuativo volto all’attuazione di una serie indeterminata di reati – ossia un programma di delinquenza che precede e contiene l’accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati – accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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