Affidamento ai servizi sociali: è possibile anche per chi non ha un lavoro – Cass. Pen. 26790/2013
Cass. Pen., Sez. I, 24 giugno 2013, n. 27690
Pres. Chieffi , Rel. Zampetti
Con la sentenza numero 26790 del 24 giugno 2013 la Prima Sezione si è pronunciata in tema di affidamento ai servizi sociali affermando, nello specifico, che chi è stato condannato può ottenere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche se non ha un lavoro stabile.
La Suprema Corte, nell’accogliere il secondo motivo di ricorso proposto dall’imputato ha specificato – come da insegnamento consolidato della giurisprudenza – che la attualità di un impiego non può costituire elemento indispensabile al fine della concessione del beneficio in questione.
Quanto ai precedenti sul punto si veda Cass., Sez. I, n. 26789 del 18 giugno 2009 che ha affermato come non rientri tra i requisiti per l’affidamento in prova ai servizi sociali la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili.
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