Rito abbreviato non condizionato e contestazione suppletiva di circostanze aggravanti
Cassazione Penale, Sez. II, 13 marzo 2014 (ud. 29 gennaio 2014), n. 11953
Presidente Prestipino, Relatore Lombardo
Depositata il 13 marzo 2014 la pronuncia numero 11953 della seconda sezione penale in tema di rito abbreviato.
La Seconda Sezione penale della Corte ha stabilito che nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441, comma 1 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza – sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen.- e non una nullità assoluta ed insanabile.
Nel caso di specie, in particolare, l’imputato era stato condannato per il delitto di estorsione aggravato dalla circostanza delle “più persone riunite”, pur essendo stata tale aggravante contestata dal pubblico ministero non ab origine col provvedimento di esercizio dell’azione penale ma successivamente – in via suppletiva – nell’ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria richiesto dall’imputato.
Posto che il pubblico ministero – osservano i giudici nelle motivazioni – non avrebbe potuto effettuare la contestazione suppletiva della suddetta aggravante nell’ambito del rito abbreviato non condizionato, e posto che la violazione della citata norma dell’art. 421 c.p.p. importa la nullità della sentenza in parte qua (ossia limitatamente alla ritenuta aggravante), questa Corte è chiamata a stabilire di quale tipo di nullità si tratti e a quale regime sia sottoposta.
Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, poiché – ai sensi dell’art. 441 c.p.p. – non è applicabile la disposizione di cui all’art. 423 c.p.p. in tema di modificazione dell’imputazione, il pubblico ministero non può procedere alla contestazione suppletiva di eventuali aggravanti; qualora il p.m. vi proceda ugualmente, e il giudice ne riconosca la sussistenza, si determina la nullità della sentenza in parte qua, nullità che è a regime intermedio ed è, pertanto, sanabile ai sensi dell’art. 182 c.2 c.p.p. non potendo essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla.