Alcool test senza la presenza del difensore: rimessa una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 21 ottobre 204 (ud. 26 settembre 2014), n. 43847
Presidente Brusco, Relatore Piccialli, P.G. Iacoviello
Si segnala l’ordinanza numero 43847 della quarta sezione penale con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione in tema di alcool test riguardante il tema delle facoltà difensive attribuite all’interessato in occasione della sottoposizione all’esame tecnico, con particolare riferimento all’eventuale mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In tema di guida in stato di ebbrezza – ricorda la Corte – il cosiddetto alcool test, eseguito dall’agente accertatore, costituisce la prova “regina” a fondamento della responsabilità del conducente, anche perchè solo attraverso l’esame alcolimetrico è possibile verificare quale delle tre ipotesi previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), risulti integrata: la prima delle quali è di rilievo solo amministrativo.
Per l’orientamento giurisprudenziale prevalente – si legge nel provvedimento – il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., da luogo ad un nullità a regime intermedio, soggetta pertanto alla disciplina dettata dall’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 182 c.p.p.: tale nullità deve, pertanto, ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell’atto al quale la parte ha partecipato, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, anche mediante lo strumento delle memorie o richieste, senza quindi attendere il compimento di un successivo atto del procedimento.
Come emerge anche dall’ultima relazione sul tema dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario n. 12 del 6 febbraio 2014, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’inquadramento della nullità predetta tra quelle generali a regime intermedio, dovendosi ritenere superate le diverse opzioni interpretative, secondo le quali tale nullità doveva essere qualificata come relativa (v. in tal senso, tra le altre, Sezione 4^, 16 settembre 2003, n. 42020, P.M. in proc Della Luna, rv. 227294) e quelle decisioni che, invece, affermavano, sia pure con riferimento a fattispecie diverse da quella in esame, che il ritardato deposito del verbale contenente l’accertamento strumentale dell’alcoltest comportasse una mera irregolarità (v. Sezione 4^, 5 marzo 2008, n. 15272, Ardolino, rv. 239538; 18 dicembre 2009, n. 1855/10, Testani, n.n.), ulteriormente precisando, in taluni casi, che il verbale contenente gli esiti del c.d. alcoltest non è soggetto al deposito ex art. 366 c.p.p., e conseguentemente ritenevano non configurabile la nullità dell’accertamento urgente derivante dall’omesso deposito (v. Sezione IV, 7 febbraio 2006, n. 26738, Belogi, rv. 234512 e per altri riferimenti, anche la relazione del Massimario preliminare alla trattazione del procedimento Zedda rimesso alle Sezioni unite all’udienza del 25 marzo 2010 per la stessa questione, in caso identico a quello in esame, che non venne affrontata, in ragione dell’abnormità della sentenza impugnata).
Inquadrata, alla luce della consolidata giurisprudenza sopra richiamata, la predetta nullità tra quelle a regime intermedio, va, invece, rilevata una diversità di interpretazioni nell’ambito della giurisprudenza di legittimità quanto al limite temporale entro il quale è utilmente proponibile l’eccezione di nullità.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale è stata formulato il seguente quesito:
«Se in tema di accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità- da ritenere a regime intermedio – possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2; nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita».