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Occupazione abusiva di bene immobile e stato di necessità (art. 54 c.p.)

1Cassazione Penale, Sez. II, 3 maggio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 19147
Presidente Fiandanese, Relatore Di Marzio, P.G. Aniello

Massima

L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa) (CED Cassazione, 2013).

Il commento

1. Con la pronuncia numero 19147 – depositata il 3 maggio 2013 – la seconda sezione penale della suprema Corte si è pronunciata sul rapporto tra la fattispecie di occupazione abusiva di bene immobile e la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. aderendo all’orientamento assolutamente prevalente all’interno della giurisprudenza di legittimità.
E’ risaputo, infatti, che con riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) viene spesso in rilievo nelle aule di tribunale la causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. invocata da parte di chi sostiene di aver occupato abusivamente l’immobile per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Al riguardo, l’orientamento prevalente della giurisprudenza – tanto quella di legittimità quanto quella di merito – è decisamente consolidato nel riconoscere la sussistenza della scriminante in questione solo in casi di assoluta emergenza e necessità escludendo, pertanto, il riconoscimento dell’art. 54 c.p. ogni qualvolta l’occupazione abusiva dell’immobile derivi dall’indisponibilità di altri luoghi da adibire ad abitazione e non da reali pericoli di danni gravi alla persona.

2. Con la pronuncia in esame, la seconda sezione ha aderito al suddetto orientamento osservando come l’art. 54 c.p. – nella parte in cui stabilisce che per la configurabilità dello stato di necessità occorre che il pericolo sia “attuale” – presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius (al fine di evitare un danno grave alla persona) il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.
L’attualità del pericolo esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Qualora nelle suddette situazioni si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità – scrivono i giudici – «si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una
inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto».
Inoltre, venendo in tal caso in rilievo il diritto di proprietà – continua la Corte – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p., alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perchè, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447.
E’ stato, dunque, affermato il seguente principio di diritto:
“Lo
stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione abusiva di bene immobile altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa”.

3. Giurisprudenza consolidata. In senso conforme, tra le pronunce di legittimità:
– Cass. Pen. Sez. II, 21 dicembre 2011, n. 4292 secondo cui «l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell’art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi».
– Cass. Pen. Sez. VI, 05 luglio 2012, n. 28115 secondo cui «l’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo».
– Cass. Pen. Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8724 secondo cui «l’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo».
– Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 7183 secondo cui «ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità, nel concetto di “danno grave alla persona” rientrano non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, tra le quali rientra il diritto all’abitazione; l’operatività dell’esimente presuppone, tuttavia, gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta, e dell’inevitabilità del pericolo».
– Cass. Pen. Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580 secondo cui «ai fini del possibile riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di “danno grave alla persona” può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art. 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev’essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di “danno grave alla persona” importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa – necessità e inevitabilità – non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate».
Tra le pronunce di merito:
– Trib. Milano, 26-03-2013, secondo cui «l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà del Comune rientra nella previsione dell’art. 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo l’esimente dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi».
– Trib. Napoli, Sez. V, 01-10-2013 secondo cui «incorre nell’imputazione per i reati p. e p. dagli artt. 633, 639-bis e 650 c.p., il prevenuto che al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invadeva arbitrariamente l’alloggio pubblico, o comunque destinato ad uso pubblico, non osservando la diffida di sgombero dell’immobile anzidetto, emessa dalla Polizia Locale in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo del locale, emesso dal GIP. La condotta ascritta non può ritenersi scriminata per effetto dell’operare della causa di giustificazione dello stato di necessità derivante dall’indisponibilità di altri luoghi da adibire ad abitazione, in quanto, le condizioni di disagio abitativo sono tutelate dalla normativa in materia di assegnazioni di alloggi pubblici mediante altre possibilità come la richiesta di inserimento negli elenchi dei soggetti cui assegnare un alloggio».