ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

Furto con strappo e dolo eventuale di lesioni: compatibilità – Cass. Pen. 15022/2014

Cassazione Penale, Sez. IV, 1 aprile 2014 (ud. 29 gennaio 2014), n. 15022
Presidente Zecca, Relatore Romis

Massima

Le lesioni personali prodotte in occasione del “furto con strappo” – previsto e punito ex art. 624 bis c.p. – possono essere considerate dolose (nella forma del “dolo eventuale”) quando sussistono la previsione dell’evento lesivo quale probabile esito della propria condotta e la correlata accettazione del rischio della sua verificazione. Nello specifico, è conseguenza del tutto prevedibile – e pertanto soggettivamente accettata – per colui che si appresti a strappare la borsetta ad una donna, specie se molto anziana, la conseguente possibile caduta a terra della vittima. Tale tipo di conseguenza è ancor più probabile ove la borsetta, come nel caso di specie, venga strappata da una persona a bordo di un motorino, per la maggior forza che il movimento del veicolo può imprimere allo strappo.

Il commento

1. Si segnala la sentenza in epigrafe in quanto rappresenta un revirement della Corte di Legittimità in tema di compatibilità tra furto con strappo e dolo di lesioni ad esso conseguenti.
Il caso è quello tipico nell’immaginario comune: due soggetti a bordo di un motoveicolo si avvicinano ad una anziana vittima e uno di essi le strappa di dosso la borsa, trascinandola al suolo e provocandole conseguentemente lesioni personali.
La problematica che deve interessare il lettore è la seguente: qual è il rapporto che si genera tra l’illecito “a monte” e l’esito lesivo “a valle”? Più precisamente, le lesioni cagionate sono dolose o, piuttosto, colpose?

2. Con sentenza n. 49832/2013 (già annotata in questa Rivista), la Corte di Cassazione delineava le differenze tra furto con strappo e rapina, facendone derivare delle importanti conseguenze in tema di coefficiente psichico rinvenibile sulle lesioni che da tali reati possono scaturire.
E’ stato detto che il furto con strappo trova il proprio elemento costitutivo per eccellenza nella violenza rivolta direttamente verso la res ed indirettamente verso la persona, sicché ogni conseguenza offensiva nei confronti della corporeità fisica deve intendersi come assolutamente involontaria (Cass. pen. n. 49832/2013 recita: «è configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima».
Al contrario, la rapina vede la violenza dirigersi verso la persona, sicché l’eventuale successiva lesione riportata dalla vittima deve intendersi coperta dalla volontà, anche se nel suo grado minimo di dolo eventuale.
Il criterio non è però ex se dirimente nei casi limite, tra i quali si colloca quello in cui il reo dirige la propria azione verso una res “particolarmente aderente al corpo”.
In questo caso, la pronuncia del 2013 prima citata rinviene l’ipotesi della rapina laddove il soggetto passivo reagisca allo strappo della cosa, così che il reo debba non solo contrastare l’aderenza di quest’ultima rispetto al corpo della vittima, ma anche vincere le resistenze opposte dalla stessa.
Ragionevolmente, non può che rinvenirsi l’ipotesi della rapina anche nei casi (intermedi e non trattati espressamente dalla sentenza n. 49832/2013) in cui la violenza venga diretta verso una res particolarmente aderente al corpo e allo strappo non segua alcuna resistenza ma immediatamente la lesione o il trascinamento (che produca a propria volta la lesione).
Non può negligersi, infatti, che il reo – nel caso appena narrato – diriga la propria forza fisica verso la cosa, ma contemporaneamente si prefiguri la probabilità di causare ripercussioni alla integrità fisica della vittima, sicché egli non potrà confidare ragionevolmente di non invadere offensivamente la corporeità di quest’ultima.
In termini esemplificativi, il borseggiatore che intenda strappare la borsa “avvinghiata” al corpo della vittima, non può certamente confidare nel mancato verificarsi di un evento lesivo per l’integrità fisica della stessa, con la conseguenza che egli è quantomeno in dolo eventuale rispetto a tale evento qualora esso trovi sbocco fattuale.
Se si conviene con quanto appena detto, si riscontra – a monte – la necessità di rubricare il fatto illecito “rapina”, poiché il reo ab initio orienta la propria violenza verso la res e verso la persona.
Qualora, invece, tra la res e il corpo della vittima non si sviluppi una stretta aderenza, il reo potrà ragionevolmente confidare nell’assenza di esiti infausti per l’integrità fisica della vittima, sicché la fattispecie che egli porrà in essere sarà quella di furto con strappo, e l’eventuale lesione personale a danno della vittima sarà involontaria. L’unica eccezione è rappresentata dalla resistenza del soggetto passivo: se quest’ultimo si oppone allo strappo e il reo persevera nella condotta illecita causando lesioni, la fattispecie tornerà ad essere disciplinata dalla norma sulla rapina, e le lesioni prodotte saranno volontarie (con grado probabilmente superiore a quello del dolo eventuale).

3. Nella sentenza in epigrafe, i Giudici di Legittimità accolgono invece l’orientamento fondato sulla compatibilità tra furto con strappo e lesioni dolose (sub specie di dolo eventuale).
La pronunzia, detto altrimenti, fa propria una soluzione che contrasta con quella prescelta (da altra Sezione) pochi mesi fa: non si accetta l’assunto per cui i rapporti armonici plausibili siano “rapina – lesioni dolose” e “furto con strappo – lesioni colpose”, bensì si avalla la tesi della simbiosi tra “furto con strappo” e “dolo di lesioni”.
Il punctum pruriens – dunque – non riguarda tanto la possibilità che in concreto si verifichino la previsione della lesione e l’accettazione del rischio di produrla, il che può legittimamente avvenire, quanto la necessità che – in conseguenza dell’accertamento del dolo di lesioni – venga modificato “a monte” il nomen iuris del delitto contro il patrimonio da furto con strappo a rapina, in quanto, se il soggetto agente prevede e vuole le lesioni a danno della vittima, egli non pone in essere la violenza (solo) verso la res, ma (anche) direttamente verso la persona, il che pare atteggiarsi ad elemento strutturale della rapina e non anche dell’ipotesi disciplinata dall’art. 624 bis cod. pen.
All’interrogativo ora prospettato, sulla necessità di effettuare detto “cambio di etichetta”, la Cassazione lascia intendere che la risposta debba essere sostanzialmente negativa, reputando che il soggetto che miri a compiere un furto con strappo possa rappresentarsi e volere – anche se nelle forme minime del dolo – le lesioni cagionate come esito del reato ex art. 624 bis c.p., con ciò contrastando il proprio precedente.