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Eternit e rinvio alla Corte Costituzionale per violazione del ne bis in idem: l’ordinanza del GUP di Torino

G.U.P. del Tribunale di Torino (Giudice Bompieri)
Ordinanza del 24 luglio 2015 

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Schmidheiny Stephan Ernest, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo «fatto giuridico», nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo «fatto storico» cosi come delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione dell’art. 117 c. 1 Cost. in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU.

La vicenda è nota e riguarda il processo Eternit nel quale, lo scorso 24 luglio, i difensori dell’imputato hanno invocato l’applicazione dell’art. 649 c.p.p. ai fini della pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. ed hanno altresì chiesto che il giudice sottoponesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione interpretativa pregiudiziale dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio c.d. del «ne bis in idem».

In sostanza, i difensori hanno rilevato che l’imputato era già stato processato e giudicato, con sentenza divenuta definitiva in data 19 novembre 2014, nel procedimento penale RG NR 24265/04, di cui quello odierno costituisce «stralcio», conclusosi con il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione dei reati in quella sede contestati, relativamente a fatti che le difese ritengono essere i «medesimi» oggetto dell’odierno processo, pur se in allora diversamente qualificati (omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 3 giugno 2013, e disastro doloso, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7941/15 del 19 novembre 2014).

Questo giudice – si legge nell’ordinanza – ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 4 Prot. 7 della CEDU, atteso che il divieto di doppio giudizio sancito dall’art. 649 c.p.p. ha, nell’ordinamento processuale italiano, un ambito di applicazione limitato ai casi in cui si riscontri la coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuridici tutelati, non operando invece il divieto in presenza del mero accertamento della coincidenza dei fatti storici oggetto delle successive e differenti imputazioni che siano state formalizzate ed esaminate in due distinti procedimenti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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