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Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo, alla luce di Huzuneau c. Italia (CEDU, 1 settembre 2016)

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11 – ISSN 2499-846X

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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 1 settembre 2016
Huzuneanu c. Italia, Ric. 36043/08

La sentenza della Corte di Strasburgo Huzuneanu c. Italia dello scorso 1 settembre 2016 è – per ora – l’ultima di una serie di sentenze di condanna dell’Italia per violazione del diritto ad un processo equo, come disciplinato dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo come interpretata parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Dalla sentenza Colozza contro Italia (1985) in poi, infatti, la Corte EDU ha a più riprese condannato l’Italia perché le varie normative succedutesi nel tempo non raggiungevano lo standard minimo richiesto della Convenzione per poter ritenere acclarata una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al processo.

Il presente contributo si prefigge di dare uno sguardo d’insieme alla disciplina del processo contumaciale italiano come visto da Strasburgo, evidenziandone gli aspetti critici e le (probabili) ripercussioni anche sul “nuovo” processo in assenza.

Riassumendo, la Corte di Strasburgo, anche e soprattutto trattando ricorsi proposti contro lo Stato italiano, ha ormai elaborato una propria stabile giurisprudenza con i seguenti capisaldi:

a) la Convenzione assicura ad ognuno il diritto di presenziare ad un giudizio che si svolga nei suoi confronti, e questo diritto, se non volontariamente e consapevolmente dismesso, deve essere assicurato prima che venga eseguita una eventuale sentenza di condanna nei confronti dell’interessato;

b) il modello del processo contumaciale non è incompatibile in assoluto con la Convenzione, ma deve essere accompagnato da strumenti ripristinatori che assicurino, al condannato in contumacia inconsapevole, la possibilità di essere sentito dal giudice, e di difendersi, prima che una condanna venga eseguita;

c) la Corte, fino ad ora, non ha stabilito che la Convenzione impone un dato modello ripristinatorio (ne sono concepibili parecchi, dalla «purgazione» – adottata da noi per le sentenze del giudice di pace – alla rimessione in termini per l’impugnazione), esigendo però che si tratti di rimedio accessibile con facilità ed efficiente sul piano della assicurazione concreta del diritto di difesa.

Ai fini del valore nell’ordinamento italiano delle norme della Convenzione come interpretate dalla Corte di Strasburgo è noto che «i principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (convenzionalmente orientata) ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne» (da ultimo, Cassazione penali,  Sezioni Unite 6 luglio 2016, n.27620).

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Canestrini, Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
 Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo, alla luce di Huzuneau c. Italia (CEDU, 1 settembre 2016), in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11