Opposizioni a richieste di archiviazione “inammissibili nel merito” e assenza di ristori a favore dell’indagato: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 59/2026)
Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 59
Presidente Amoroso, Relatore Sandulli
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che «sia stata costretta per effetto della opposizione [alla richiesta di archiviazione] formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore […] di fiducia oppure assegnato di ufficio», ove l’opposizione risulti «inammissibile nel merito».
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
NON È INCOSTITUZIONALE L’ESENZIONE DEL QUERELANTE DALLA RESPONSABILITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE E PER I DANNI SUBITI DALL’INDAGATO IN CASO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 59, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» per l’indagato, che si sia costituito, con il patrocinio obbligatorio del difensore, nell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, neanche quando l’iniziativa del querelante sia stata coltivata con colpa grave.
Ricordando l’ampia discrezionalità che la costante giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole che, nel quadro del necessario contemperamento tra l’interesse a prevenire e a sanzionare la presentazione di querele pretestuose e l’opportunità di non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa, il legislatore abbia scelto di esentare il querelante dalla responsabilità per le spese sostenute e i danni subiti dall’indagato nella fase
antecedente all’esercizio dell’azione penale, alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa, che esercita un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative, cooperando alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità.
La sentenza ha, inoltre, escluso la lamentata disparità di trattamento con la disciplina della responsabilità del querelante all’esito dell’udienza preliminare, trattandosi di situazioni non sovrapponibili, attesa la differenza di effetti, di connotati e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
Parimenti non fondata è stata ritenuta la censura di violazione dell’articolo 24 della Costituzione, poiché l’effettività del diritto di difesa trova adeguata salvaguardia, per gli indagati non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Roma, 27 aprile 2026








