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Caso scontrini: le motivazioni del GUP del Tribunale di Roma nei confronti di Ignazio Marino

trib roma

GUP del Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017 (ud. 7 ottobre 2016), n. 2773
Dott. Pier Luigi Balestrieri

Segnaliamo il deposito della sentenza con cui, lo scorso ottobre, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, dott. Balestrieri, ha assolto l’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino nel procedimento che lo vedeva imputato per i reati di peculato, truffa e falso.

Con riferimento alla cd. vicenda scontrini, il GUP si è soffermato sulla “finalità privatistica” che deve essere perseguita dal pubblico ufficiale ai fini della sussistenza del reato, evidenziando come «la prova di tale finalità – che evidentemente spetta al titolare dell’accusa dimostrare – non possa discendere, sic et simpliciter, dalla constatazione della eventuale genericità del relativo giustificativo di spesa, tanto più quando l’ordinamento non ne preveda una rigida modalità compilativa», con la conseguenza che «l’eventuale mancanza di prova del perseguimento di una finalità pubblicistica non equivale alla prova del perseguimento di una finalità “privatistica”». Peraltro – scrive il GUP – «i giustificativi in questione appaiono indubbiamente generici solo sotto il profilo soggettivo, quello cioè della puntuale identificazione (generalizzazione, potrebbe dirsi) delle persone dei commensali, incombente tuttavia non chiesto, per quanto consta, da alcuna disposizione».

Ad avviso del Giudice «appare evidente che eventuali errori nelle dichiarazioni giustificative non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica potendo tutt’al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato a imprecisione e superficialità. In altri termini – conclude la sentenza – tenuto conto del modello “ricostruttivo” adottato dallo staff del Marino in vista della predisposizione dei giustificativi relativi alle cene da questi offerte con la carta di credito – modello ispirato ad approssimazione, posto che le relative occorrenze erano state per lo più genericamente desunte dalla disamina dell’agenda istituzionale del primo cittadino, e intempestività, posto che, specialmente nel primo periodo, i giustificativi erano stati formati a distanza di mesi rispetto a tali occorrenze – non sembra consentito attribuire a detti giustificativi alcuna valenza probatoria in funzione dell’accertamento della finalità eventualmente privatistica perseguita dal medesimo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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