ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

La Camera ha approvato la norma sull’introduzione del reato di propaganda fascista

Nella seduta di ieri la Camera, con 261 voti favorevoli, 122 contrari e 15 astenuti, ha approvato la Proposta di legge Fiano relativa all’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascistaIl provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Art. 293-bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” costituisce l’unico emendamento approvato dalla Commissione Giustizia nel corso dell’esame in sede referente, in quanto la fattispecie descritta dal nuovo art. 293-bis c.p. appare parzialmente coincidente con quella di cui al citato art. 4 della legge Scelba (che punisce l’apologia del fascismo).

Le condotte penalmente rilevanti sono individuate:

  • nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;
  • nel richiamare pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

Il delitto è procedibile d’ufficio e non consente l’arresto in flagranza.

Costituisce aggravante del delitto (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L’aggravante riguarda quindi sia i siti Internet con contenuti di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all’ideologia fascista o nazifascista.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com