ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Nel giudizio di legittimità condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile solo a condizione che questa sia intervenuta all’udienza di discussione

Cassazione Penale, Sez. II, 23 febbraio 2018 (ud. 24 gennaio 2018), n. 8859
Presidente Diotallevi, Relatore Aielli

Con la sentenza in esame, la Cassazione è tornata ad affrontare il tema della liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel caso in cui questa, pur avendo depositato memorie, non sia poi intervenuta all’udienza di discussione.

Il collegio ha aderito al prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui «nel giudizio di legittimità l’imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all’udienza di discussione».

In senso conforme, si veda Sez. V, 18-09-2015, n. 47553 secondo cui «nel giudizio per cassazione, l’imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che, dopo avere depositato una memoria, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza» nonché Sez. V, 18-06-2015, n. 44396 secondo cui «nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall’art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell’imputato soccombente alle spese in favore della parte civile».

In senso contrario, si veda Sez. V, 30-09-2015, n. 6052, secondo cui «in tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile – in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni – svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza», nonché Sez. V, 22-06-2015, n. 36805 secondo cui «ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur dopo aver depositato memorie, non interviene alla discussione in pubblica udienza, in quanto, da un lato, la sua mancata presentazione non può essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall’altro, l’art. 12 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte».

Redazione Giurisprudenza Penale

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