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Trattativa Stato-mafia: depositate le motivazioni della Corte di Assise di Palermo

Corte di Assise di Palermo, Sez. II, 19 luglio 2018 (ud. 20 aprile 2018), n. 2
Presidente A. Montalto, Giudice a latere S. Brambille

Sono state depositate ieri, nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio, le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Palermo nel processo sulla cd. trattativa Stato-mafia.

Come avevamo anticipato, il 20 aprile scorso, dopo ben cinque giorni di camera di consiglio, la Corte di Assise di Palermo ha condannato gli imputati Leoluca Biagio Bagarella (28 anni), Antonino Cinà (12 anni), Marcello Dell’Utri (12 anni), Mario Mori (12 anni), Antonio Subranni (12 anni), Giuseppe De Donno (8 anni) e Massimo Ciancimino (8 anni). Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, al quale veniva contestato il reato di falsa testimonianza.

Nella sentenza – di ben 5.252 pagine – i giudici scrivono che «l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino» fu determinata «dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio».

Nel capo di imputazione, tra le altre condotte, si contestava agli imputati, a vario titolo, il reato di cui all’art. 338 c.p. (aggravato ex art. 339 c.p. e ex art. 7 d.l. 152/91) perché, «per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano ed in particolare il Governo della Repubblica, usavano minaccia – consistita nel prospettare l’organizzazione e l’esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali connessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico, per impedirne o comunque turbarne l’attività (fatti commessi a Roma, Palermo e altrove a partire dal 1992)».

Art. 338 c.p. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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