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Brevi note in tema di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p.)

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Agrigento, Sez. I, 4 luglio 2018
Giudice Dott. A. Quattrocchi

Prendendo spunto da una recente decisione del Tribunale di Agrigento (chiamato a pronunciarsi sul comportamento di un soggetto che aveva esposto una bandiera dell’Unione Europea, con disegnata al centro una svastica nazista, sulla ringhiera di un molo di Lampedusa), nel presente contributo ci si sofferma sul reato di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero di cui all’art. 299 c.p.

Il giudice, rilevato come il delitto per il quale si stava procedendo incrimina “chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano”, ha individuato quattro ordini di ragioni per cui avrebbe dovuto emettere immediatamente sentenza di proscioglimento.

Più nello specifico, tali ragioni – che verranno compiutamente esaminati nel contributo – sono: il difetto della condizione di procedibilità per il reato in questione richiesta dall’art. 313 ult. co. c.p. (la “richiesta del Ministero per la giustizia”), l’insussistenza del reato per mancata integrazione del fatto tipico con riferimento all’interpretazione della locuzione “espressioni ingiuriose”, l’insussistenza del reato per difetto dell’elemento oggettivo consistente nel vilipendio alla bandiera di uno “Stato estero” e, infine, l’assenza della “condizione di reciprocità” richiesta dall’art. 300 co. 1 c.p. per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 299 c.p.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Dallabona, Brevi note in tema di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p.), in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9