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Il procedimento per decreto dopo la riforma: tra vuoti normativi e questioni di diritto intertemporale

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12 – ISSN 2499-846X

Con la recente legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), in tema di procedimento per decreto,  è stato introdotto il comma 1 bis nell’articolo 459 c.p.p applicativo di “nuovi” criteri di ragguaglio in caso di conversione di una pena detentiva in altra pecuniaria.

Detta disposizione viene qualificata come norma solo formalmente procedurale ma intrinsecamente sostanziale. Per tale ragione, essa soggiace ai principi del diritto intertemporale di cui all’art. 2 c.p., integrando un esempio indiscutibile di lex mitior retroattiva alla luce del principio sancito in ambito Cedu, anche dalla sentenza Scoppola c. Italia.

Una volta definita la natura del comma 1 bis, non potendo prescindere dalla connotazione partecipativa  del procedimento per decreto e dall’assenza, nella stessa legge di riforma, di disposizioni di diritto intertemporale, rilevato un consistente vuoto normativo, occorrerà prospettare soluzioni procedurali per la concreta applicazione della legge più favorevole. Queste dovranno necessariamente essere conformi ai principi cardine dell’ordinamento interno e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, primo tra tutti quello ad un equo processo.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Crepaldi, Il procedimento per decreto dopo la riforma: tra vuoti normativi e questioni di diritto intertemporale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12