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Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia: depositata la sentenza della Corte Costituzionale (n. 253 del 2019)

Corte Costituzionale, 4 dicembre 2019 (ud. 23 ottobre 2019), sentenza n. 253
Presidente Lattanzi, Relatore Zanon

Come avevamo anticipato, lo scorso 23 ottobre, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (con ordinanza del 28 maggio 2019), la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

In data odierna, è stata depositata la sentenza n. 253 del 2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4-bis O.P. là dove non contempla che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio

«Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso – si legge nel comunicato stampa – può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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