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41-bis O.P.: possibile la detenzione domiciliare ‘umanitaria’ o ‘in deroga’ anche per i detenuti in regime differenziato portatori di grave malattia psichica. Cassazione Penale, Sez. I, n. 29488 del 7.05.2019

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis – ISSN 2499-846X

Con la sentenza n. 99 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter co.1-ter OP “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter”, così colmando quel vuoto normativo che si era venuto a creare nell’ordinamento giuridico con riferimento alla posizione delle persone detenute affette da grave patologia psichiatrica a seguito della definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Prima dell’intervento della Corte, per tali persone, quando la pena da scontare era superiore al limite di 4 anni, era preclusa ogni possibilità di espiare la pena al di fuori del carcere, in un luogo che fosse idoneo alla cura e gestione della malattia.

Ma cosa accade per le persone detenute in regime differenziato ex art. 41-bis OP? A chiarirlo è la suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29488 del 7.05.2019, preso atto dei principi sanciti con la citata pronuncia n. 99/2019 del giudice delle leggi, ha ammesso la possibilità, anche per i detenuti in regime di cui all’art. 41-bis OP, di accedere, sussistendone i requisiti, alla detenzione domiciliare c.d. ‘umanitaria’ o ‘in deroga’ ex art. 47-ter co. 1 ter OP.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Calcaterra, 41-bis O.P.: possibile la detenzione domiciliare ‘umanitaria’ o ‘in deroga’ anche per i detenuti in regime differenziato portatori di grave malattia psichica, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis