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Conseguenze della decisione della Corte Costituzionale sulla “spazzacorrotti”: la direttiva della Procura di Milano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio Esecuzione Penale, 14 febbraio 2020
Procuratore Aggiunto dott. Maurizio Romanelli

In merito alle conseguenze della decisione della Corte Costituzionale in tema di spazzacorrotti e modifiche all’art. 4-bis O.P., segnaliamo la direttiva pubblicata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Ufficio Esecuzione Penale), a firma del Procuratore Aggiunto Maurizio Romanelli, avente ad oggetto effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2020 (illegittimità costituzionale della legge n. 3 del 9.1.2019 con riferimento all’applicazione retroattiva delle preclusioni previste dall’art. 4 bis o.p. rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione)”.

Questo il testo del documento (grassetto e sottolineature aggiunti):

Il Procuratore aggiunto sentiti i Magistrati dell’Ufficio
premesso:
1) con sentenza del 12.2.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della l. n. 3 del 9.1.2020 nella parte in cui –in assenza di specifiche disposizioni – consente l’interpretazione secondo la quale l’ampliamento del catalogo dei delitti previsti dall’art. 4 bis O.P. (con conseguenze peggiorative sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione e sul divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione) opera retroattivamente;
2) il parametro costituzionale di riferimento della pronuncia di illegittimità costituzionale è rappresentato dall’art. 25 comma 2 della Costituzione, atteso che l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale rispetto alla disciplina in essere al tempo della commissione del fatto è incompatibile con il principio di legalità delle pene
(v. sui punti 1-2 il comunicato stampa della Corte in pari data);
3) il quadro precettivo della predetta sentenza appare sufficientemente chiaro, pur in assenza delle motivazioni;
rilevato:
– appare necessario assumere un orientamento omogeneo dell’Ufficio Esecuzione rispetto ai detenuti definitivi che non hanno beneficiato della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p. in forza della predetta applicazione retroattiva;
non risulta necessario da parte del P.M. promuovere incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca degli ordini di esecuzione emessi in forza della interpretazione oggi ritenuta non conforme a Costituzione, atteso che la efficacia dell’ordine rimane nella titolarità del P.M. della esecuzione che lo ha adottato;
– appare in conclusione necessario disporre la scarcerazione immediata dei detenuti in forza di norma la cui applicazione retroattiva è stata dichiarata incostituzionale, con revoca dell’ordine di esecuzione emesso e contestuale emissione di nuovo ordine di esecuzione con sospensione.
INVITA
i magistrati dell’Ufficio ad attenersi alle indicazioni sopra fornite, delegando la Direttrice Amministrativa di effettuare la ricognizione delle fascicoli di esecuzione che rientrano nei parametri sopra indicati, con riserva di provvedere.

Redazione Giurisprudenza Penale

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