Per la sospensione dell’esecuzione della condanna civile non è sufficiente addurre il generico calo del reddito a causa della pandemia da Covid-19.
Cass. pen., Sez. II, Ord. 2 settembre 2020 (ud. 24 luglio 2020), n. 24814
Presidente Imperiali, Relatore Pacilli
Nel caso oggetto della pronuncia qui allegata, il ricorrente, condannato per fatti di truffa, aveva formulato, ai sensi dell’art. 612 c.p.p., istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile, poiché, a causa del calo del proprio reddito dovuto alla pandemia da Covid-19, la somma da versare sarebbe stata tanto elevata da privarlo dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali.
Nell’esaminare la questione, la Corte ha anzitutto rammentato che “ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l’instante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (…); ovvero deve dare la prova del pericolo di un “danno grave ed irreparabile”, derivante dall’esecuzione della statuizione; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell’obbligato. Grava sull’instante l’onere di dimostrare che la somma, da versare in esecuzione della condanna, abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il ‘grave ed irreparabile’ danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo”.
Facendo applicazione di tali criteri, la Corte ha rigettato l’istanza, poiché “nel caso di specie, l’instante non ha adempiuto all’onere probatorio sul medesimo incombente, essendosi limitato a lamentare di avere subito un calo del suo reddito per il prolungato arresto forzoso dell’attività lavorativa, dovuto alla pandemia COVID19, e di avere rottamato e rateizzato diverse cartelle esattoriali. A fronte di siffatte deduzioni è evidente che l’instante — già solo sul piano delle affermazioni — ha del tutto genericamente rappresentato di versare in una situazione di difficoltà economica, non avendo neppure indicato l’effettiva consistenza del suo patrimonio e la concreta incidenza del pagamento delle somme de quibus sulle sue disponibilità patrimoniali, così da potersi profilare un pregiudizio grave e irreparabile in relazione alle sue esigenze esistenziali, non potendosi pervenire a siffatta conclusione solo in base alla considerazione dell’entità della somma”.