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La responsabilità penale del sindaco (organo politico) in ordine al fallimento della società in house partecipata dal comune

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 11 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Salerno, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

L’analisi della sentenza in epigrafe offre plurimi spunti di riflessione in ordine a vari istituti del diritto penale fallimentare. Ed invero, muovendo dal provvedimento di condanna dei due imputati che hanno optato per il rito abbreviato nell’ambito di un più complesso procedimento penale nei confronti di svariati soggetti cui venivano contestate plurime ipotesi di bancarotta societaria, si avrà modo di affrontare talune delicate questioni significative nella materia de qua.

In particolare, ci si soffermerà sull’analisi del titolo di responsabilità penale gravante sul Sindaco (organo politico) in ordine al fallimento della società in house partecipata dal Comune: acclarata la natura formalmente privatistica di tale nuovo modulo organizzatorio della P.A., oggi riconosciuta dal d.lgs. n. 175/2016, risulteranno certamente configurabili le ipotesi di bancarotta impropria previste dagli artt. 223 e ss. l.f. a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori dell’ente in house.

Il problema si pone, quindi, con riguardo alla posizione del Sindaco del Comune che partecipi al capitale della società fallita. Proprio partendo dal peculiare rapporto lato sensu inter-organico del modello organizzativo delle società-in house, la sentenza in questione sembra prospettare un’interpretazione estensiva del concetto di “amministratore” come soggetto dei reati propri in esame, finendovi per ricomprendere anche il Sindaco del Comune che abbia esercitato il controllo analogo nei confronti della società in house fallita. Tale ricostruzione, quindi, risolve in maniera particolarmente originale la problematica in questione, così evitando di fondare il giudizio di responsabilità dell’organo politico sulla scorta della sua qualificazione come “amministratore di fatto”, ovvero della sua partecipazione a titolo di concorso nel reato proprio commesso dagli altri imputati.

Infine, si avrà modo di accennare, sia pure incidentalmente, anche ai tratti essenziali dei delitti di bancarotta impropria di cui all’art. 223, cpv., nn.1) e 2) l.f., alle peculiarità della responsabilità del sindaco – stavolta organo societario- in subiecta materia, oltre che alla decodificazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 219 l.f., con particolare riferimento alla c.d. “continuazione fallimentare”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Barbato, La responsabilità penale del sindaco (organo politico) in ordine al fallimento della società in house partecipata dal comune, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 11