È ammissibile il patteggiamento per il reato di omesso versamento IVA a prescindere dal pagamento del debito tributario.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 26 marzo 2021 (ud. 21 ottobre 2020), n. 11620
Presidente Rosi, Relatore Cerroni
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, è tornata a pronunciarsi in tema di patteggiamento dei reati tributari, con specifico riferimento al requisito del previo pagamento del debito tributario.
La Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso di omesso versamento IVA (art. 10 ter, d. lgs. n. 74/2000), ha chiarito che l’accesso al rito speciale non va ritenuto subordinato al versamento delle somme dovute.
Sul punto, il Collegio ha ricordato precedenti pronunce di legittimità, secondo cui, “in relazione (…) al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, (…) l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13-bis del medesimo d.lgs., in quanto l’art. 13 della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili(…)”. Il principio deve, dunque, ritenersi applicabile anche alla fattispecie di omesso versamento IVA.
Ciò posto, la Corte ha individuato solo due situazioni possibili:
- “o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater”;
- “ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati (…)”.
In tema, si richiamano le precedenti Cass., Sez. III, n. 13901/20, Cass., Sez. III, n. 47287/19, Cass., Sez. III, n. 10800/19, Cass., Sez. III, n. 38210/17.