ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Riconducibilità della sentenza di proscioglimento “nel merito” (pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) al modello di cui all’art. 469 c.p.p.: la parola alle Sezioni Unite

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. V, 27 aprile 2021 (ud. 24 marzo 2021), n. 15922
Presidente Pezzullo, Relatore Borrelli

In tema di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.), segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».

La formulazione del quesito in questi termini – si legge nell’ordinanza – è suggerita dalla considerazione che «la questione interpretativa su cui si misurano i due orientamenti giurisprudenziali in contrasto è legata essenzialmente al momento in cui la decisione viene assunta» e al «contenuto della pronunzia, laddove quest’ultima sia fondata sul merito della regiudicanda e non già sulle cause di proscioglimento indicate nell’art. 469 cod. proc. pen. (improcedibilità, estinzione del reato o particolare tenuità del fatto)».

Un primo fronte ermeneutico – afferma la Cassazione – è portatore di un’interpretazione restrittiva circa le possibilità applicative dell’art. 469 cod. proc. pen.: secondo questi precedenti, «la sentenza pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non può essere ricondotta alla norma citata, ma va considerata sempre come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, anche quando dichiari l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, sia stata emessa su conformi conclusioni del pubblico ministero e della difesa, sia stata pronunziata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice».

In altri termini, secondo i precedenti richiamati, «ogni decisione che sia pronunziata in udienza pubblica e dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ancorché il dibattimento non sia stato aperto, configura una sentenza dibattimentale, soggetta allo statuto impugnatorio della decisione emessa all’esito del dibattimento, così decisamente circoscrivendo l’ambito applicativo dell’art. 469 cod. proc. pen. Accanto a queste decisioni si collocano altre sentenze che hanno affermato il medesimo principio con riferimento a proscioglimenti con formule di merito».

Su un diverso fronte si pongono altri arresti di questa Corte, portatori di un’esegesi che amplia i margini applicativi concreti dell’art. 469 cod. proc. pen.: secondo l’orientamento in discorso, «la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sempre natura predibattimentale ed è, pertanto, inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge».

Ferma la convergenza delle decisioni iscrivibili nell’orientamento appena evocato nell’escludere la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 codice di rito in fase predibattimentale – conclude la pronuncia – «nell’esegesi proposta paiono avere avuto una valenza neutra, ai fini della classificazione delle sentenze impugnate come pronunzie ai sensi dell’art. 469 codice di rito e dell’individuazione del relativo regime impugnatorio, aspetti diversi dal momento processuale della decisione. In particolare, a differenza degli spunti affioranti in alcune delle pronunzie del fronte ermeneutico opposto di cui si è detto, nessun rilievo le sentenze di questo orientamento hanno attribuito alla circostanza che le decisioni al vaglio della Corte di cassazione fossero assoluzioni nel merito (e Sez. 6, n. 28151, riguardasse un’assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge) e, quindi, fossero state pronunziate per cause diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 469 cod. proc. pen., vale a dire l’improcedibilità, l’estinzione del reato o la particolare tenuità del fatto».

In conclusione, considerata l’esistenza del contrasto sopra illustrato, la questione va rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., affinché sia data risposta al seguente quesito: «se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».

Redazione Giurisprudenza Penale

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