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CEDU Berlusconi contro Italia. Le domande formulate dalla Corte alle parti.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Corte EDU, Sezione prima, Ricorso n. 8683/14
Berlusconi c. Italia

Come è noto, successivamente alla sentenza definitiva di condanna per frode fiscale, Silvio Berlusconi ha attivato un ricorso alla Corte EDU (n. 8683/14) assegnato alla Prima Sezione, nell’ambito del quale ha lamentato di aver subito la violazione dei diritti ad un equo processo, all’applicazione irretroattiva della legge penale e a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto, rispettivamente sanciti dagli art. 6, 7, CEDU e 4, Prot. 7, CEDU (le specifiche circostanze che integrerebbero tali violazioni sono enucleate nel testo allegato).

In data 26 aprile 2021, la Corte ha formulato un elenco di domande – pubblicato in data odierna –  rivolte alle parti (i.e. al ricorrente Berlusconi e al resistente Stato italiano), onde suscitarne il contraddittorio.

Di tali domande, formulate in francese e contenute nel documento allegato, si offre di seguito una traduzione in italiano.

  1. Il ricorrente ha beneficiato di un procedimento dinanzi a un tribunale indipendente istituito per legge, come richiesto dall’articolo 6 §1 della Convenzione, alla luce de:
    a) il rigetto della sua richiesta di rimessione del processo;
    b) il fatto che il presidente del Tribunale di Milano abbia prestato servizio oltre il termine stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
    c) il fatto che il caso è stato assegnato alla Sezione Feriale della Corte di Cassazione?
  2. Il ricorrente è stato giudicato da un giudice imparziale alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente della Sezione Feriale poco dopo la lettura del dispositivo della sentenza e prima del deposito in cancelleria delle motivazioni della sentenza che conferma la sua condanna per frode fiscale (articolo 6 § 1)?
  3. Il ricorrente aveva a disposizione un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbe potuto sollevare, ai sensi dell’articolo 13, un reclamo per la violazione del suo diritto a un tribunale imparziale?
  4. Il rigetto di cinque richieste di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento e per motivi di salute ha privato il ricorrente del diritto di partecipare al suo processo (articolo 6 §§ 1 e 3)?
  5. Il rifiuto della richiesta di traduzione di alcuni atti del fascicolo ha privato il ricorrente del diritto di essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa nei suoi confronti, come richiesto dall’articolo 6 §§ 1 e 3 (a)?
  6. Il ricorrente ha avuto tempo sufficiente per preparare la sua difesa, come richiesto dall’articolo 6 §§ 1 e 3 (b)?
  7. Il ricorrente ha avuto diritto a un processo equo, come richiesto dall’articolo 6 §§ 1 e 3 (d), tenuto conto della presunta violazione del principio della parità delle armi a causa, consistita nell’impossibilità di esaminare o far esaminare un testimone dell’accusa e di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni della difesa alle stesse condizioni dei testimoni dell’accusa?
  8. L’azione per la quale il ricorrente è stato condannato costituiva un reato secondo il diritto nazionale al momento in cui è stata commessa, ai sensi dell’articolo 7?
  9. La condanna del ricorrente in violazione dell’articolo 7 è stata superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso, a causa della mancata applicazione di circostanze attenuanti?
  10. Il ricorrente, in violazione dell’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7, è stato processato due volte per lo stesso reato nello Stato resistente, dato che, a suo dire, i fatti del procedimento in questione erano “essenzialmente identici a quelli di due procedimenti giudiziari al termine dei quali è stato prosciolto”?

Secondo quanto si apprende da fonti pubbliche, il termine per le risposte è fissato al 15 settembre 2021.

Redazione Giurisprudenza Penale

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