CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Alle Sezioni Unite una questione sulla notificazione mediante consegna al difensore nel caso di precedente dichiarazione, da parte dell’addetto al servizio postale, di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 1 ottobre 2021 (ud. 23 settembre 2021), n. 35944
Presidente Costanzo, Relatore Aprile

La questione sottoposta al Supremo Consesso nomofilattico trae origine dalla contestazione mossa all’imputato, da parte della Procura della Repubblica di Latina, del reato di cui all’art. 570 n. 2 c.p. per “aver omesso di corrispondere al coniuge separato ed al figlio minore, la somma di € 1.500,00 al mese, facendo mancare ad entrambi i mezzi di sussistenza”.

Alla prima udienza dibattimentale, il Giudice monocratico disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p., poiché l’imputato risultava “irreperibile”, successivamente al tentativo effettuato dall’addetto al servizio postale, presso il domicilio dichiarato in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

A seguito delle censure rivolte alla sentenza emessa dal Tribunale pontino, riguardanti, per quel che qui interessa, la nullità della notificazione ex 161, comma 4 c.p.p, al difensore d’ufficio, della vocatio in iudicium, la Corte d’Appello di Roma, investita del giudizio di gravame, confermava il precedente provvedimento, menzionando un risalente approdo giurisprudenziale.

L’imputato, intervenuta nel frattempo nomina fiduciaria, proponeva ritualmente ricorso articolato in due motivi, ribadendo, ulteriormente, la nullità della notifica eseguita presso il difensore d’ufficio.

La VI Sezione Penale, a cui veniva assegnato il ricorso, sottolineava l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza del Corte di Cassazione, ritenendo di dover sottoporre al vaglio del Supremo Consesso la seguente questione: “se è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l’addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto”.

Infatti, un primo indirizzo, ampiamente maggioritario, sottolinea come debba ritenersi affetta da nullità assoluta la notificazione così eseguita, nel caso in cui non sia stata attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo Cass. Pen. Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 57801 Pallanza).

Di diverso avviso altro indirizzo, ritenuto comunque preferibile dalla Sezione remittente, la quale, invero, dà atto di una sola pronuncia della medesima Corte in tal senso, ritiene invece legittima la notificazione così effettuata, sul presupposto che, ai fini della attestazione di irreperibilità del destinatario sia sufficiente anche la sola assenza momentanea dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore (Cass. Pen. Sez. I, 5 maggio 2021, n. 23880 Usai).

Trattandosi, nel caso di specie, della notifica del decreto di citazione a giudizio, appare utile sottolineare come la recente legge delega del 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “Riforma Cartabia”), all’art. 1, comma 7, lettera a) indichi la necessità di “ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole” e, alla successiva lettera b), che si debba “prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l’imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del processo, l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria”.

Da ultimo, preme evidenziare che proprio la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Pen. S.U. 28 novembre 2019, n. 23948 – dep. 2020, Ismail), intervenuta su analoghe questioni, la quale dapprima riepilogava l’evoluzione della normativa italiana racchiusa nella disciplina della contumacia e, a seguito della Legge 28 aprile 2014, n. 67, in quella del procedimento in assenza, sembrava perentoria nello stabilire come “si procede in assenza solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla consocenza)” poiché, diversamente opinando, “se si esaspera il concetto di mancata diligenza sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la consocenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita” (pagg. 27 e 28 sent.).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Frisetti, Alle Sezioni Unite una questione sulla notificazione mediante consegna al difensore nel caso di precedente dichiarazione, da parte dell’addetto al servizio postale, di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, in Giurisprudenza Penale, 2021, 10