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La Cassazione sulla applicabilità del sequestro e della confisca per equivalente su beni futuri.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 7 ottobre 2021 (ud. 1° luglio 2021), n. 36369
Presidente Sarno, Relatore Noviello

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati fiscali (art. 12 bis, d. lgs. n. 74/2000).

In particolare, la Corte si è soffermata sulla sequestrabilità e confiscabilità di denaro o beni futuri, laddove la misura ablativa sia disposta “per equivalente”.

In apertura, il Collegio ha ricordato che “avendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo ‘impeditivo’, natura sanzionatoria, non potrebbero essere sottoposti a tale vincolo i beni meramente futuri, non individuati e non individuabili”.

Ad avviso della Corte, tale preliminare considerazione “porta ad estendere al sequestro, i cui effetti sono inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti, gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria, che invece vanno pur sempre circoscritti unicamente alla confisca: si è in proposito precisato che il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene ‘futuro’ per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità, tanto più ove si consideri che (…) nessuna pertinenza tra bene e reato è, nel caso della confisca per equivalente, richiesta; né (…) a diverse conclusioni può condurre l’argomento secondo cui, assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell’indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente”.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ha conclusivamente affermato che “se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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