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Assenza dell’imputato e elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Asti, Giudice Giulio Corato
Ordinanza 10 novembre 2015

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza del 10 novembre 2015 con la quale il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale quantomeno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.

Come è noto, il comma 2 dell’art. 420-bis c.p.p. (a seguito della modifica apportata con la legge 67/2014) nell’indicare le figure sintomatiche di una conoscenza procedimentale da parte dell’indagato afferma «salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».

Oggetto di attenzione nel processo a quo è stata l’espressione «imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento», la quale si riconnette all’art. 161 c.p.p. nell’ambito del quale occorre distinguere due ipotesi altamente problematiche e frequentissime nella prassi giudiziaria che tale disposizione appare “trascinare” con sé consentendo il prosieguo del processo in absentia in condizioni ritenute dal giudice convenzionalmente critiche.

Tra queste situazioni problematiche rientra, in particolare, l’ipotesi dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all’atto del primo intervento della persona sottoposta ad indagini.

«Nella fenomenologia giudiziaria – si legge nell’ordinanza – l’elezione di domicilio ai fini della notificazione ex art. 161 c.p.p. è atto che ha luogo, nella totalità dei casi, in un momento di gran lunga antecedente rispetto all’inizio del processo; processo sovente tenuto a distanza di anni e talora dinanzi ad autorità giudiziaria diversa rispetto a quella inizialmente titolare del processo.

Il legislatore del 2014 ha riconnesso alla elezione di domicilio tout court l’idoneità a legittimare il prosieguo del successivo, instaurando, processo ritenendola sintomatica di una conoscenza procedimentale rilevante. Tuttavia, l’espressione “che abbia eletto domicilio” è formula generica, comprensiva di tutte le ipotesi sottostanti l’istituto della elezione di domicilio»

Il Giudice di Asti ha, dunque, rimesso la questione alla Corte Costituzionale affinché, alla luce di una serie di parametri quali gli artt. 2, 3, 21, 24, 111, 117 Cost., 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici e 6 Cedu, valuti la legittimità legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale quantomeno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.