La natura perentoria ed il dies a quo del termine per il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. Nota a una recente ordinanza del Tribunale di Rovigo.
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Rovigo, Ordinanza, 2 agosto 2022
L’art. 410-bis c.p.p., inserito dall’art. 1, comma 33, L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disciplinato cause e rimedi della nullità del provvedimento di archiviazione, sia esso stato adottato dal G.I.P. con decreto de plano ovvero con ordinanza quale esito dell’udienza camerale.
La ratio della citata disposizione era quella di deflazionare il carico dei ricorsi per cassazione, sottraendo a quest’ultima la competenza sui descritti profili patologici del provvedimento archiviativo e dirottandoli verso il tribunale in composizione monocratica per mezzo del reclamo, istituto inedito nel panorama processual-penalistico e mutuato dal processo civile.
I primi due commi dell’art. 410-bis c.p.p. danno conto delle cause, tassative, di nullità del provvedimento di archiviazione: se è emesso in mancanza dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa nei casi in cui tale avviso sia dovuto, id est laddove la persona offesa abbia dichiarato di volerne essere informata ovvero nei casi di reati commessi con violenza alla persona e del furto in abitazione a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso; se è adottato in assenza dell’avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto all’indagato (o alla persona offesa); se è pronunciato prima che il termine per l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione; se, essendo stata presentata opposizione, il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o ha dichiarato l’opposizione inammissibile, salvi i casi della mancata indicazione del supplemento istruttorio richiesto ai sensi dell’art. 410, comma 1, c.p.p.; nei casi di nullità per cd. violazione del contraddittorio previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p.
Il successivo comma 3 disciplina i termini per il reclamo, stabilendo che “Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica”, mentre il comma 4 tratta dei possibili esiti del reclamo.
In questa sede, prendendo lo spunto da una recente ordinanza del Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, si intendono svolgere due riflessioni: la prima sulla natura del termine per la proposizione del reclamo ex art. 410-bis c.p.p.; la seconda sul dies a quo per il calcolo dello stesso.
Nel caso in esame il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione con richiesta del 25.02.2022.
L’avviso ex art. 408 c.p.p. veniva notificato alla persona offesa in data 04.04.2022 e quest’ultima proponeva opposizione entro il termine di legge.
Medio tempore, in data 29.03.2022, il G.I.P. accoglieva però la richiesta di archiviazione, per cui il procedimento veniva archiviato prima dello spirare del termine a disposizione della persona offesa per la proposizione dell’opposizione della richiesta di archiviazione.
Comunque investito dell’opposizione tempestivamente proposta, il G.I.P. rilevava che, una volta emesso, il decreto di archiviazione non è revocabile, se non con il procedimento di riapertura delle indagini oppure con l’attivazione, a cura della persona persona, del reclamo ex art. 410-bis c.p.; quindi dichiarava non luogo a provvedere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione e disponeva che il provvedimento in questione venisse notificato anche alla persona offesa, il che avveniva in data 03.05.2022.
La persona offesa proponeva reclamo ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p. il 02.06.2022.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica dichiarava inammissibile il reclamo perché tardivo.
Nel contraddittorio in punto di tempestività del reclamo, la persona offesa reclamante sosteneva che il termine di cui all’art. 410-bis c.p.p avrebbe natura meramente ordinatoria. A tal fine richiamava l’art. 173 c.p.p, secondo cui i termini si considerano perentori soltanto nei casi previsti dalla legge.
Il Giudice ha ritenuto non pertinente il richiamo alla predetta disposizione, in quanto norma di carattere generale, derogata nella materia delle impugnazioni dalla regola specifica prevista dall’art. 585 c.p.p., per cui nell’àmbito dei gravami i termini sono previsti a pena di decadenza.
Il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., rientrando quindi nel novero delle impugnazioni, è soggetto a termine perentorio.
Il dies a quo – giungendo così al secondo profilo di analisi – è dato dalla conoscenza del provvedimento archiviativo.
La persona offesa reclamante sosteneva che tale conoscenza deve riguardare proprio il decreto o l’ordinanza di archiviazione, mentre la mera notizia della loro adozione non può essere considerata equipollente alla conoscenza.
Il Giudice ha invece ritenuto che con l’espressione “conoscenza del provvedimento” il legislatore abbia inteso riferirsi anche solo alla conoscenza della notizia dell’emissione del decreto o dell’ordinanza di archiviazione ed a tal fine nel caso concreto ha valutato sufficiente a far decorrere il termine iniziale per la proposizione del reclamo la notifica dell’ordinanza del G.I.P. del 03.05.2022, che, pur limitandosi a disporre il non luogo a provvedere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione, conteneva la notizia della pronuncia del decreto archiviativo in data 29.3.2022; conseguentemente il Tribunale, ritenendo che la persona offesa reclamante avesse avuto conoscenza del provvedimento archiviativo, rectius della sua emissione, già in data 03.05.2022 e che pertanto avrebbe dovuto proporre il reclamo entro il 18.05.2022, essendosi invece attivata solo il 02.06.2022, ha dichiarato il reclamo inammissibile perché tardivo.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Bardelle, La natura perentoria ed il dies a quo del termine per il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. Nota a una recente ordinanza del Tribunale di Rovigo, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8