CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022 e la ridefinizione della fattispecie di omesso versamento di ritenute “dovute o” certificate di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 9 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, 14 luglio 2022, sentenza n. 175
Presidente Amato, Relatore Amoroso

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 14.7.2022 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24.9.2015 n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11.3.2014 n. 23), nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e dello stesso art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 limitatamente alle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, così sostanzialmente ‘sterilizzando’ la modifica introdotta con il d.lgs. 158/2015 che, oltre ad innalzare la soglia di punibilità da € 50.000 ad € 150.000, aveva previsto la possibilità di ricavare la prova dell’avvenuta consumazione del reato anche sulla base di quanto risultasse dalla mera dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. Modello 770) e non, invece e come era richiesto dalla previgente disciplina, sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Consulta si basano sull’accoglimento dei profili di censura della norma sopra richiamata messi in evidenza nell’ordinanza di rimessione sollevata dal Tribunale di Monza, con particolare riguardo alla violazione dell’art. 25 co. 2 della Costituzione, sotto il profilo dell’eccesso di delega. A tal proposito, infatti, l’art. 8 della legge delega n. 23 del 2014, rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio” aveva delegato il Governo a “procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo altresì la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare (NDR in tal caso) sanzioni amministrative”.

Il legislatore delegato, esorbitando dal perimetro indicato dalla legge delega, come ha osservato il giudice rimettente, le cui conclusioni sono state accolte dalla Corte Costituzionale, che ha parzialmente dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 bis d.lgs. 74/2000, se da un lato ha ridotto l’ambito applicativo della norma innalzando la soglia di punibilità delle condotte penalmente rilevanti, dall’altro lato, ha introdotto una nuova fattispecie penale costituita dall’omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Ballesi, La sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022 e la ridefinizione della fattispecie di omesso versamento di ritenute “dovute o” certificate di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 9