CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Riflessioni in materia di reato omissivo improprio: le posizioni di garanzia “di fatto” alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12 – ISSN 2499-846X

di Andrea Conte e Lorenzo Coran

L’art. 40, comma 2 del nostro codice penale svolge – per antonomasia – una funzione estensiva della tipicità penale in quanto i reati omissivi impropri non sono generalmente contemplati da apposite norme di parte speciale, rappresentando piuttosto la loro previsione il risultato del combinato disposto di una norma incriminatrice, che vieta la causazione di un evento, e dell’art. 40 cpv. c.p.

L’effetto ottenuto dal Legislatore è dunque quello di “creare, con una clausola di tipo generale, fattispecie di reato non espressamente previste come realizzabili attraverso condotte omissive”.

Ne consegue la preliminare necessità di un richiamo “implicito” a fattispecie incriminatrici di volta in volta rilevanti per la criminalizzazione di ipotesi altrimenti a-tipiche: si tratta, in altre parole, di una vera e propria macro-clausola che, nella sua apoditticità, ha dato adito a diversi problemi applicativi e – ancor prima – dogmatici.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Conte – L. Coran, Riflessioni in materia di reato omissivo improprio: le posizioni di garanzia “di fatto” alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12