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Abbreviato e sconto di un sesto per mancata impugnazione: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla applicazione retroattiva

Cassazione Penale, Sez. I, 14 aprile 2023 (ud. 10 marzo 2023), n. 16054
Presidente Rocchi, Relatore Aprile

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Infatti, la condizione processuale che ne consente l’applicazione – costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione – in quanto soggetta al principio del “tempus regit actum”, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della “lex mitior”, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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