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La Cassazione interviene sull’ipotesi di tortura aggravata di cui all’art. 613-bis comma 4 c.p. (lesioni conseguenza della condotta)

Cassazione Penale, Sez. V, 10 gennaio 2024 (ud. 20 dicembre 2023), n. 1243
Presidente Miccoli, Relatore De Marzo

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell’art. 613-bis comma 4 c.p. (ad avviso del quale “se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà”), nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall’agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.

Si è in presenza – si legge nella sentenza – “di un’ipotesi di reato aggravato dall’evento, essendosi la norma finalizzata non ad attenuare, sul piano della dosimetria della pena, anche per effetto del possibile giudizio di bilanciamento, le conseguenze discendenti da un’azione dolosamente diretta a provocare lesioni, ma solo ad aggravare la risposta sanzionatoria al verificarsi, quale conseguenza non voluta dell’azione, delle lesioni stesse“.

La diversa scelta del quinto comma di differenziare il caso in cui la morte sia una conseguenza “non voluta” – continua la pronuncia – “non è affatto incompatibile con l’analisi della struttura variabile dei cd. “reati aggravati dall’evento”, espressione dietro la quale si unificano soluzioni sanzionatorie diversificate e non sempre frutto di un meditato inquadramento sistematico“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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