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Criptofonini: le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite in tema di ordine europeo di indagine e acquisizione di messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 29 febbraio 2024, informazioni provvisorie n. 3 – 4 
Presidente Cassano, Relatore Corbo

Come anticipato nei mesi scorsi, erano state rimesse alle Sezioni Unite diverse questioni in tema di ordine europeo di indagine e acquisizione di messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC.

Con una prima ordinanza, erano state rimesse le seguenti questioni:

a) Se il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’’acquisizione di prove.

b) Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

c) Se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

All’esito dell’udienza del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria n. 3, hanno adottato le seguenti soluzioni:

– primo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;

– secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;

– terzo quesito: affermativa; l’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.


Con una seconda ordinanza, erano stati rimessi alle Sezioni Unite i seguenti quesiti:

a) Se l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 cod. proc. pen.

b) Se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.

c) Se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

All’esito dell’udienza del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria n. 4, hanno adottato le seguenti soluzioni:

– primo quesito: affermativa.

– secondo quesito: negativa.

– terzo quesito: affermativa; l‘Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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