Acquisizione di messaggistica criptata dall’estero: la prima sentenza della Cassazione dopo le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. I, 3 aprile 2024 (ud. 12 marzo 2024), n. 13535
Presidente Boni, Relatore Aliffi
Segnaliamo, in tema di acquisizione di messaggistica criptata dall’estero, la sentenza con cui la prima sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata a seguito delle due informazioni provvisorie delle Sezioni Unite del 29 febbraio.
Dalle informazioni provvisorie appena esaminate – si legge nella sentenza – “si evince che le Sezioni unite hanno superato il principio affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in forza del quale la messaggistica oggetto di esame può essere sempre acquisita nel procedimento ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., alla stregua di dati informativi di natura documentale conservati all’estero, per approdare alla diversa conclusione che l’acquisizione ed utilizzazione dei messaggi in questione è sottoposta a regole, limiti e garanzie diverse che dipendono dalle modalità con cui l’autorità estera ha, a sua volta, acquisito i dati conservati nel server“.
In particolare, “se ciò è avvenuto mediante captazione, condotta in tempo reale, di un flusso di comunicazioni in atto si è realizzata attività di intercettazione in procedimento separato con la conseguenza che, pur potendo essere richieste dal pubblico ministero italiano tramite ordine di indagine europeo, trova applicazione l’art. 270 cod. proc. pen. Spetta, comunque, al giudice dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine, la competenza a valutare il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo“.
Qualora, invece, “fossero ottenute da autorità giudiziaria estera trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dal dialoganti, allora i relativi dati sarebbero da considerare documenti, acquisibili ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen.“.