Errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione e tutela del terzo interessato
Cassazione Penale, Sez. VI, 29 luglio 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 27807
Presidente Fidelbo, Relatore Ricciarelli
Segnaliamo ai lettori, in tema di confisca, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato, che il terzo interessato, il quale intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen. (in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato), né può chiedere la correzione dell’errore materiale (posto che l’emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto), ma può attivare l’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.