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La Cassazione si pronuncia in tema di reati tributari e confiscabilità della “prima casa” (unico immobile di proprietà del debitore)

Cassazione Penale, Sez. III, 22 ottobre 2025 (ud. 26 settembre 2025), n. 34485
Presidente Di Nicola, Relatore Gai

Segnaliamo ai lettori, in tema di reati tributari e sequestro (e confisca) della cd. “prima casa” del debitore, la sentenza con cui la terza sezione ha ribadito l’orientamento secondo cui “il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) – opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, e riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Premesso che – continua la pronuncia – “dalla formulazione letterale della norma emerge, in primo luogo, che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa” – ma “l’unico immobile di proprietà del debitore” – si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento“.

Ne consegue che “per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili“.

In ogni caso, “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né, a ben vedere, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco“.

In conclusione, “si deve ribadire che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013):

– si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori;

non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore“;

non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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