ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOResponsabilità degli enti

D. Lgs. 231/2001 e indeterminatezza del capo di imputazione: l’ordinanza del Tribunale di Milano nel caso Visibilia

Tribunale di Milano, Sez. II, Ordinanza, 15 luglio 2025
Presidente dott. Giuseppe Cernuto

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al cd. “caso Visibilia“, l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del capo di imputazione elevato nei confronti di Visibilia s.r.l. in liquidazione per indeterminatezza e genericità.

Il Tribunale di Milano prende le mosse osservando come “siano le regole cautelari omesse o inefficaci, retrostanti alla consumazione del reato presupposto, a costituire l’elemento sostanziale della violazione del dovere di auto-organizzazione preventiva e l’oggetto precipuo del processo nei confronti dell’ente; devono essere, quindi, indicate nell’incolpazione in maniera chiara e precisa, onde consentire all’ente di comprendere quali siano le accuse da cui difendersi e al Tribunale di conoscere l’addebito a cui rapportare le proprie determinazioni, processuali e di merito: in senso conforme, si richiamano le ordinanze del Tribunale di Biella del 16.10.2024 e del Tribunale di Firenze del 30.5.2025“.

Il Tribunale ritiene – si legge nell’ordinanza – “che l’art. 59 c. 2 d. lgs. n. 231/2001, in simmetria con gli articoli 417  lett. b e 552 comma 1 lett. c c.p.p., imponga la descrizione del fatto-illecito amministrativo comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, desumibili dagli artt. 5 – 7 e 11 ss. del d. lgs. n. 231/2001, senza legittimare contestazioni implicite da relazionare ai reati attribuiti alle persone fisiche“.

Considerato che “la giurisprudenza di legittimità tollera (nel senso di non ritenere integrata la nullità, pur restando altre le modalità ottimali di formulazione dell’accusa) le imputazioni formulate per relationem, ove la conoscenza piena dell’addebito possa comunque scaturire dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, il Tribunale procede a vagliare questa possibilità, preso atto che l’incolpazione rinvia espressamente alle false comunicazioni sociali contestate al capo B e, per questo tramite, agli atti di indagine correlativi“.

Nel concepire l’accusa “in termini di scostamento da un parametro rimasto imprecisato non risulta, però, che il pubblico ministero abbia delineato in maniera sufficiente i tratti essenziali dell’incolpazione, in mancanza di allegazione (se non all’imputazione, quanto meno al fascicolo processuale) dei protocolli di controllo cui attribuisce il requisito della tipicità; né risulta che le indagini abbiano compreso un’analisi organizzativa di Visibilia s.r.l. e la messa in evidenza di carenze organizzative, eziologicamente connesse ai reati presupposto, da cui trarre i contenuti concreti dell’accusa. Di conseguenza, in base agli atti offerti in valutazione, la conoscenza concreta dell’addebito risulta non adeguatamente specificata anche attraverso il contenuto del fascicolo processuale“.

L’incolpazione – si legge nell’ordinanza – “neppure chiarisce se e quando l’ente abbia adottato un modello di organizzazione: nel lamentare la mancata adozione di “modelli di organizzazione e gestione idonei” lascia aperta la possibilità che l’accusa attenga all’inidoneità del modello o alla sua mancata adozione. Non chiarisce se, anche a prescindere dall’adozione di un modello 231, l’ente abbia adottato un manuale contabile in cui siano indicati i dati e le notizie richieste a ciascuna funzione o unità organizzativa coinvolta nella formazione del bilancio, i criteri contabili per la loro elaborazione e modalità adeguate di trasmissione delle informazioni ai responsabili dei trattamenti successivi; se vi sia stata una mappatura delle aree a rischio reato, comprensivo del rischio di ingenerare voci di bilancio non veritiere e corrette; e se la mappatura sia stata svolta correttamente. Evoca colpe che possono riferirsi, alternativamente o cumulativamente, al dovere di auto-organizzazione dell’ente sotto il profilo della fisionomia strutturale del modello, riflessa nella sua parte generale; oppure ad un mancato aggiornamento; o all’individuazione specifica delle attività esposte al rischio reato, seguita dalla definizione di cautele preventive adeguate, da concretizzare in protocolli operativi nella parte speciale del modello di organizzazione e gestione. Non lascia intendere se la colpa di organizzazione si colleghi a carenze in attività svolte o omesse, alla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse o riguardi, in radice, la mancata predisposizione dei protocolli di comportamento che integrano un profilo fondamentale del dovere di organizzazione, la predisposizione di misure idonee a ridurre il rischio-reato in maniera ragionevole e continuativa“.

In mancanza di descrizione del fatto colposo, “sostituito da una sorta di clausola in bianco che assume lo scostamento da protocolli tipici rimasti imprecisati, neppure si comprende quali siano le funzioni aziendali impegnate nelle condotte colpose, se l’addebito rinvii alla formazione o alla trasmissione dei dati contabili, se lamenti la mancanza di un adeguato flusso informativo con organi di controllo e, ove costih1ito, con l’O.d.V., anche in relazione a sospette violazioni di protocolli; se attenga o meno alla previsione di apposite sanzioni disciplinari tarate sul tipo di attività svolta. E così via, a determinazione di un quadro di possibili violazioni concrete talmente ampio da condizionare, senza i chiarimenti e le specificazioni mancanti, l’esercizio pieno dei diritti difensivi“.

In sostanza – conclude l’ordinanza – “l’incolpazione addebita a Visibilia s.r.l. in liquidazione di essere in colpa per condotte indicate genericamente e, per di più, difformi da un parametro definito in maniera imprecisa, i protocolli non individuati di cui si assume la tipicità. Non chiarisce di quali cautele l’ente avrebbe dovuto dotarsi e impedisce all’incolpata di difendersi da un addebito specifico”.

Né – si precisa – “sarebbe conforme ai principi del giusto processo chiamare l’ente a difendersi da un’accusa generica nel presupposto, o con l’auspicio, che il dibattimento consenta cx post di dettagliarne l’eventuale colpa di organizzazione: senza che ricorrano gli estremi di una specificazione dell’addebito per relationem, non avendo notizia di indagini preliminari che abbiano riguardato espressamente le procedure adottate dall’ente anche sotto il profilo della loro idoneità o l’adozione del modello di organizzazione e gestione, disponendone in caso positivo l’acquisizione formale (fatti che, nell’argomentare la propria opposizione all’eccezione di nullità, il pubblico ministero non ha rappresentato né documentato); ed in presenza di un’incolpazione che appare formulata “a rimorchio” delle accuse elevate agli amministratori e sindaci in ordine al reato presupposto, alla stregua di un’estensione automatica delle responsabilità individuali e senza indagini specifiche retrostanti“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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