Lottizzazione abusiva e decisione sulla confisca nel caso di estinzione del reato per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.): depositata la sentenza della Corte costituzionale
Corte costituzionale, 9 aprile 2026, n. 49
Presidente Amoroso, Relatore Petitti
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, sollevate – in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – dalla Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Cass. pen. sez. un. 30.1.2020, n. 13539), quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, DPR n. 380/2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa
PRESUNZIONE DI INNOCENZA: IL GIUDICE PUÒ CONFERMARE LA CONFISCA MALGRADO LA PRESCRIZIONE DEL REATO POICHÉ CIÒ NON EQUIVALE AD UN’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ PENALE
Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 49, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce, con riguardo ad un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione. In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.
La Corte ha peraltro rammentato che, nell’applicare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, il giudice dell’impugnazione, chiamato ad accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
Roma, 9 aprile 2026








