Commento alla recente disposizione del DAP sul posizionamento dei frigoriferi nelle sezioni detentive. Profili convenzionali e criticità sistemiche alla luce della giurisprudenza CEDU
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 5 – ISSN 2499-846X

Premessa
La recente disposizione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativa al posizionamento dei frigoriferi nelle sezioni detentive impone di abbandonare una lettura meramente gestionale del provvedimento.
Il punto non è la regolazione di un singolo bene, ma la tenuta convenzionale di un modello amministrativo che continua a intervenire su aspetti marginali della vita detentiva, eludendo criticità strutturali che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già qualificato come sistemiche ai sensi dell’art. 3 CEDU.
1. La misura DAP nel contesto del “problema sistemico” individuato dalla Corte EDU
La disposizione vieta la collocazione dei frigoriferi “di nuovo acquisto” nei corridoi – dove da anni trovano posto per mancanza di alternative – imponendo la loro sistemazione in “stanze dedicate” e limitando l’accesso dei detenuti tramite incaricati e in orari prestabiliti.
Si tratta di prescrizioni che non tengono conto della realtà materiale degli istituti, nei quali la capienza regolamentare è superata di oltre 17.000 unità.
La Corte EDU, nella sentenza Torreggiani c. Italia, ha riconosciuto che il sovraffollamento costituisce una violazione strutturale dell’art. 3 CEDU, attivando l’art. 46 CEDU e imponendo misure generali allo Stato italiano.
In tale contesto, interventi che incidono sulla gestione di beni essenziali – acqua fresca, conservazione degli alimenti, autonomia nella vita quotidiana – rischiano di aggravare condizioni già critiche, replicando la logica censurata nei casi Italgomme, Agrisud, Ferrieri e Bonassisa ed Edilsud, nei quali la Corte ha stigmatizzato provvedimenti settoriali e non proporzionati adottati in un quadro normativo e materiale già deficitario.
2. Proporzionalità, necessità e “qualità della legge”: il parametro convenzionale
Il divieto assoluto di collocare frigoriferi nelle camere di pernottamento, motivato dal rischio di occultamento di oggetti non consentiti o dal potenziale uso come strumenti di offesa, appare espressione di una logica iper‑securitaria non sorretta da un adeguato criterio di proporzionalità.
La Corte EDU richiede che ogni restrizione sia:
- prevista dalla legge in senso sostanziale (criterio della qualità della legge);
- necessaria in una società democratica;
- proporzionata allo scopo perseguito;
- soggetta a un controllo effettivo.
Come osservato in Edilsud, una misura formalmente prevista ma priva di motivazione concreta non soddisfa il parametro convenzionale.
Applicando tali criteri, vietare i frigoriferi nelle celle – senza valutare alternative, rischi concreti, condizioni climatiche e sovraffollamento – appare misura non necessaria, non proporzionata e priva di un adeguato bilanciamento.
3. Le condizioni materiali di detenzione come nucleo dell’art. 3 CEDU
La Corte EDU ha più volte chiarito che le condizioni materiali – spazio vitale, temperatura, accesso all’acqua, possibilità di conservare alimenti – costituiscono elementi essenziali per valutare la compatibilità con l’art. 3 CEDU.
La disposizione DAP è adottata “in vista della stagione estiva”, ma non affronta:
- l’assenza di climatizzazione;
- la difficoltà di conservare alimenti in celle sovraffollate;
- la necessità di garantire acqua fresca;
- le condizioni igienico‑sanitarie spesso critiche.
Ancora una volta, si interviene su un dettaglio, ignorando il quadro complessivo.
È la stessa dinamica censurata dalla Corte EDU quando rileva che un sistema non può ritenersi conforme alla Convenzione se continua a produrre misure simboliche che non incidono sulle cause strutturali delle violazioni.
4. Conclusioni: sicurezza, dignità e obblighi convenzionali
La Camera Penale di Trani ritiene che la disposizione DAP rappresenti l’ennesimo segnale di un approccio amministrativo che preferisce regolare i frigoriferi invece di affrontare:
- il sovraffollamento;
- la carenza di personale;
- l’assenza di spazi trattamentali;
- le condizioni igienico‑sanitarie critiche.
La sicurezza non si costruisce vietando i frigoriferi.
La sicurezza si costruisce garantendo condizioni umane, spazi adeguati e un sistema penitenziario che rispetti la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Per tali ragioni, si ritiene necessario chiedere al Garante dei detenuti della Puglia di valutare un intervento presso l’Amministrazione penitenziaria affinché la disposizione venga rivista.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Gagliardi, Commento alla recente disposizione del DAP sul posizionamento dei frigoriferi nelle sezioni detentive, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 5




