25 anni dal G8 di Genova: le sentenze sui fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto

A venticinque anni dai fatti del G8 di Genova del luglio 2001, pubblichiamo le principali decisioni rese nei due filoni processuali relativi all’irruzione nella scuola Diaz-Pertini e alle violenze commesse nella caserma di Bolzaneto.
Le sentenze consentono di ripercorrere, attraverso gli atti giudiziari, due vicende centrali nella storia processuale del G8 genovese e nel successivo dibattito sui limiti dell’uso della forza da parte dello Stato, sulla responsabilità dei funzionari pubblici, sulla posizione di garanzia dei soggetti apicali e sull’assenza, all’epoca dei fatti, di una specifica fattispecie incriminatrice di “tortura” (introdotta con la Legge 14 luglio 2017, n. 110).
Il tema della mancanza del reato di tortura era stato affrontato dalla Corte di Appello di Genova, nella vicenda Bolzaneto, nei seguenti termini:
«Ma a questo punto, la Corte non può che prendere atto dell’assunto di molte difese degli imputati circa l’estraneità del termine “tortura” all’ordinamento giuridico italiano, estraneità con la quale la difesa di molti imputati ha stigmatizzato l’uso di tale parola da parte della Pubblica Accusa. Ebbene, sul punto è doverosa la seguente osservazione.
Di tutti i fatti ascrivibili alla condotta umana, se ne possono dare definizioni descrittive in termini di diritto e altre in termini più genericamente concettuali, tali per cui, spesso, le prime prevalgono sulle seconde anche nell’accezione lessicale accolta dalla generalità dei consociati. Ma accade che di alcuni fatti l’accezione lessicale accolta dalla generalità dei consociati, e concretizzata ( nel caso che ci occupa) come si è detto nella giurisprudenza costante della Corte Europea dei diritti dell’uomo, cioè di un organo di giustizia sopranazionale, riconosciuto dall’Italia, sia diversa o più pregnante di quella nazionale strettamente ancorata al dato normativo.
Ora, sebbene tale termine non possa e non debba venir utilizzato per definire i titoli dei reati sui quali si ragiona, la Corte di Appello non può ignorare che l’uso di una parola, pur estranea alla definizione di ciascuno dei titoli di reato per cui è processo, consente di esprimere un concetto già entrato nel bagaglio del nostro ordinamento, che esprime, per sintesi, per pregnanza di contenuti, per capacità di esaurire le immagini concettuali che gli si connettono, la forza ideale del pensiero.
Il diritto, allora, strumento astratto di definizione, quando riceve dalla legge, in concreto, un termine lessicale, ancorchè assente nel contenuto normativo dei titoli di reato oggetto del processo, ma entrato a far parte dell’ordinamento giuridico del Paese, permette di completare l’immagine concettuale di un fatto meglio e più brevemente di quanto sarebbe possibile con il richiamo ai numerosi titoli dei reati che lo descriverebbero. Ne consegue che questa parola e le altre che vi sono connesse, che non fanno parte del lessico del codice penale italiano, ma fanno parte dell’ordinamento giuridico nazionale, e sono entrate a far parte di quello ormai consueto e internazionale – cioè a dire, parole che definiscono fatti giuridicamente rilevanti in modo tale da evitare lunghe perifrasi, contenenti aggettivi e sostantivi, esprimendo con la forza loro connessa una complessità di eventi che viceversa andrebbe perduta alla percezione del pensiero di chi ne osserva la ricostruzione processuale – sono utili per ricordare, ad ogni loro pronuncia, di che si tratta, essendo irrilevante poi che l’oggetto del quale si tratta riceva dal nostro ordinamento una sanzione comune a fatti infinitamente meno gravi.
La parola in questione è dunque “tortura”, e ad essa vi si connettono le parole trattamenti inumani e degradanti».
Sul tema, si era pronunciata anche la Corte di cassazione nella vicenda Diaz:
«L’assoluta gravità sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all’evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s’era trattato di violenza non giustificata e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime (in sentenza son riportati diffusamente gli insulti e le minacce rivolte dai poliziotti a tutti, giovani, anziani, e giornalisti, cui erano indirizzate specifiche accuse per quanto riportato sulla stampa sullo svolgersi dei fatti di quei giorni). Puro esercizio di violenza quindi.
Né si può ignorare che a tali comportamenti potrebbero attagliarsi le definizioni di atti con i quali sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche a psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito (secondo la definizione della Convenzione dell’O.N.U. contro la tortura, del 10 dicembre 1984, ratificata nel 1988) o, in ogni caso, di trattamenti inumani o degradanti come previsti e vietati, unitamente alla tortura, dalla Convezione europea dei diritti dell’uomo, del 4 novembre 1950, ratificata nel 1955, disposizione ripetutamente interpretata dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale (cfr. da ultimo Guler e Ongel c. Turchia del 4.10.2011) “costituisce violazione dell’art.3 CEDU e perciò implica un attentato alla dignità umana, l’uso della forza fisica inflitta in maniera del tutto sproporzionata, dagli agenti di polizia nel corso di manifestazioni di protesta, quando le circostanze del caso non evidenziano un’assoluta necessità d’intervenire allo scopo di proteggere l’incolumità fisica propria o di altre persone coinvolte”, e (Ivan Kuzmin c. Russia 25.2.2011) “il ricorso alla forza fisica, se non assolutamente necessario in base alle circostanze concrete del caso, degrada la dignità umana e costituisce pertanto violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto l’aspetto sostanziale.
Affinché il trattamento inumano o degradante possa assumere rilevanza ai sensi dell’art. 3 Conv. deve raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione è certamente relativa in quanto ancorata alle circostanze del caso dl specie. Le accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate, tuttavia, tale efficacia probatoria può derivare anche da presunzioni di fatto gravi, precise e concordanti”.
Come s’è visto, ed è documentato nelle sentenze di merito, il ricorrere degli estremi fattuali della gravità e gratuità dell’uso della forza nel caso di specie è stato provato nel processo al di là di ogni ragionevole dubbio.
La mancanza nell’ordinamento interno di una norma incriminatrice che espressamente sanzioni in modo autonomo comportamenti del genere ha fatto appuntare le argomentazioni del Procuratore generale sul regime della prescrizione dei reati previsti dalle norme in concreto applicate nel caso, gli artt. 582, 583, 585, 61 nr. 9 c.p. In relazione al quali la prescrizione è intervenuta, in parte prima e in parte (le lesioni gravi) dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado».
Alcune delle sentenze sono prese dall’archivio dei processi del G8, ove sono disponibili anche molti altri atti processuali (trascrizioni, verbali e consulenze).
La vicenda, come è noto, ha visto anche il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con sentenza del 7 aprile 2015, ha condannato l’Italia affermando che quanto compiuto dalle forze dell’ordine italiane nell’irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 deve essere qualificato come tortura («La Cour estime que les mauvais traitements subis par le requérant lors de l’irruption de la police dans l’école Diaz-Pertini doivent être qualifiés de « torture » au sens de l’article 3 de la Convention»).
La stessa Corte di Strasburgo aveva poi precisato – in un comunicato – che «la legislazione penale italiana risulta inadeguata per quanto riguarda i reati di tortura oltre che priva di disincentivi per prevenire efficacemente la loro ripetizione. E’ compito dello Stato mettere in atto un quadro giuridico appropriato attraverso disposizioni penali efficaci».
***
Vicenda Diaz
- Scarica la sentenza del Tribunale di Genova, 13 novembre 2008 (481 pagine)
- Scarica la sentenza della Corte di appello di Genova, 18 maggio 2010 (311 pagine)
- Scarica la sentenza della Corte di cassazione, 5 luglio 2012 (192 pagine)
Vicenda Bolzaneto








