ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Dalle Sezioni Unite “Bajrami” un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736
Presidente Carcano, Estensore Beltrani, imp. Bajrami, P.M. Finocchi Ghersi

Con la sentenza in epigrafe – le cui motivazioni sono state depositate il 10 ottobre 2019 – le Sezioni Unite della Corte di legittimità, sollecitate dalla sesta Sezione con ordinanza n. 2977 del 2019, hanno affrontato l’ampio tema delle regole che il giudice (o la nuova composizione collegiale) subentrante al precedente deve osservare per una corretta rinnovazione del dibattimento, imposta dall’art. 525 co. 2 c.p.p., secondo cui alla deliberazione della sentenza concorrono i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta.

In particolare, i quesiti rimessi al Collegio sono stati così sintetizzati: «se il principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa»; «se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca».

Dopo aver indicato il fondamento dell’art. 525 co. 2 cit., che risiede nella necessità di preservare il rapporto diretto tra giudice e formazione della prova e di cogliere – mediante la diretta percezione, da parte del primo, delle dichiarazioni dei testi escussi – tutti i connotati espressivi, anche non verbali, del dichiarante al fine di valutarne la credibilità e l’attendibilità, il Collegio passa in rassegna la sequenza procedimentale qui di interesse, costituita dai segmenti “dichiarazione di apertura del dibattimento – richieste istruttorie – provvedimento di ammissione – assunzione prove” (artt. 492 ss. c.p.p.); il principio di immutabilità non sarà invece violato laddove il giudice precedente si sia limitato al solo compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p., all’autorizzazione alla citazione dei testimoni ex art. 468 c.p.p., o alla verifica della regolare costituzione delle parti (con correlati provvedimenti, ad es. rinnovazione delle citazioni, dichiarazione di assenza, rinvio per legittimo impedimento), alla decisione in ordine alle questioni preliminari.

Quanto alle questioni preliminari, deve però specificarsi che, dinanzi al nuovo giudice potranno essere riproposte le questioni sollevate in precedenza davanti ad altro giudice-persona fisica, e che siano state da quest’ultimo vagliate, mentre non potranno essere sollevate questioni del tutto nuove che le parti avrebbero potuto e dovuto proporre davanti al precedente giudicante.

Fatta questa precisazione sulle questioni ex art. 491 c.p.p., il Collegio passa ad analizzare il cuore pulsante della tematica sottoposta al vaglio, vale a dire la rinnovazione del dibattimento, nozione il cui primo segmento strutturale coincide con la dichiarazione di apertura ex art. 492 c.p.p.

Con riferimento alle attività di cui agli artt. 492, 493, 495 c.p.p., vale a dire dichiarazione di apertura del dibattimento, richieste di prova e relativa ordinanza ammissiva, la Corte esclude la necessità di una loro formale rinnovazione, in applicazione del principio, al quale viene conferita portata generale, cristallizzato nell’art. 525 co. 2 ult. periodo c.p.p., secondo cui i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati; resta fermo però il potere del giudice di disporre d’ufficio la ripetizione, anche pedissequa, delle citate attività.

Tale regola è compatibile con il principio della ragionevole durata del processo, per cui mediante l’applicazione della regola del tacito rinnovo viene salvaguardata l’esigenza pubblicistica e delle parti di contenere i tempi del processo e viene attribuito al contempo alle parti il potere di formulare istanze istruttorie, che andranno vagliate secondo gli ordinari canoni.

Nello specifico, va svolta una differenziazione.

In primo luogo, in deroga al principio del tacito rinnovo, le parti sono ammesse a formulare “nuove” richieste di prova, ad esempio chiedendo di sentire un teste la cui ammissione non è stata mai domandata in precedenza. In questo caso, il nuovo teste deve essere stato indicato in una lista ex art. 468 c.p.p., regolarmente depositata nel termine libero di sette giorni prima dell’udienza in cui è intervenuto il mutamento dell’organo giudicante. Sul punto, la parte che ha interesse alla citazione, laddove non abbia depositato ritualmente la lista ex art. 468 c.p.p., può chiedere un termine per il deposito, termine che dovrà essere assegnato quando il mutamento dell’organo giudicante fosse assolutamente imprevedibile (nel caso contrario, rientra negli obblighi di diligenza della parte attivarsi in tempo per depositare la lista di cui sopra).

In secondo luogo, occorre comprendere i poteri del giudice e delle parti dinanzi ad esami testimoniali già espletati. Il Collegio ammette innanzitutto il potere officioso del giudice di disporre la ripetizione dell’esame del teste nei limiti di assoluta indispensabilità ex art. 507 c.p.p.

Quanto alla ripetizione dell’esame richiesto dalla parte, le Sezioni unite tracciano alcune linee guida.

Dapprima istituiscono un criterio di restringimento soggettivo, volto a perimetrare il novero delle parti che possono chiedere la reiterazione: si tratta della sola parte che aveva già inserito il dichiarante nella propria lista testi ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p. (nello stesso senso, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio teste, la controparte potrà opporsi alla rinuncia solo quando quel teste è stato inserito anche nella sua lista); se a chiedere la reiterazione è una parte nella cui lista testimoniale non figura il dichiarante, la richiesta vale quale impulso al giudice di attivare i poteri riconosciutigli dall’art. 507 c.p.p.; anche in questo caso, tuttavia, pare soccorrere (cfr. pag. 17 della sentenza), per la parte che non aveva inserito il teste nella propria lista e che si palesi interessata alla sua rinnovata escussione, il rimedio fissato dalla Corte nella attribuzione del potere di presentare una nuova lista testi con eventuale concessione di un breve termine a tal fine (sempre qualora il mutamento del giudicante fosse in concreto imprevedibile).

Pertanto, se nessuna parte fa richiesta di reiterazione, saranno utilizzabili le dichiarazioni già assunte dal precedente giudice, fermo restando il potere officioso di quest’ultimo di disporre la ripetizione dell’esame nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 507 cit.

Se la parte legittimata fa richiesta di reiterazione dell’esame testimoniale nei termini su esposti, il giudice effettuerà l’ordinario vaglio sulla sussistenza di divieti di legge, sulla superfluità e sulla rilevanza della prova. Sul concetto di “superfluità” va fatta una precisazione: andrà chiarito se la superfluità riscontrata attenga alla escussione già avvenuta, nel qual caso il giudice starà revocando ex tunc la prova per sua ontologica superfluità in senso tecnico; o attenga, diversamente, alla sola reiterazione della escussione, nel qual caso non si procederà alla ripetizione dell’esame e verranno cristallizzati i risultati probatori già assunti con la precedente deposizione.

La reiterazione dell’esame (non la prova in sé) sarà superflua, esemplificativamente:

  • a) quando la parte non avrà indicato nuove circostanze sulle quali esaminare il teste;
  • b) quando la parte non avrà indicato motivi di inattendibilità del teste cui si accompagni la necessità di sentirlo nuovamente;
  • c) quando sia stata chiesta la pedissequa reiterazione dell’esame, sulle medesime circostanze sulle quali il teste è già stato esaminato;
  • d) quando il teste escusso abbia palesato, durante la precedente escussione, forti difficoltà nel ricordo o, comunque, debba essere esaminato dopo molto tempo dai fatti per cui è processo, sicché è prevedibile che la nuova escussione possa presentare delle criticità nella lucida e compiuta esposizione dei fatti.

Se l’esame del teste non viene reiterato, perché non richiesto o perché divenuto impossibile o perché non ammesso dal giudice per superfluità della ripetizione, le dichiarazioni già in precedenza rese, qualora non vietate dalla legge o ritenute superflue o irrilevanti, verranno rese utilizzabili mediante lettura ex art. 511 c.p.p.

Se l’esame del teste è reiterato, è in ogni caso consentita la lettura ex art. 511 c.p.p., delle precedenti dichiarazioni in quanto esse permangono nel fascicolo del dibattimento, di cui fanno legittimamente parte, e sono pertanto pienamente utilizzabili.

Di seguito, i principi di diritto sanciti dalle Sezioni unite “Bajrami”:

  • «il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;
  • «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;
  • «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

In conclusione, possono schematicamente prospettarsi le seguenti coordinate emergenti dalla sentenza in commento, in un’ottica di sintesi dell’impianto motivazionale, più ampio e complesso dei principi di diritto all’esito cristallizzati:

1. le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice;

2. non v’è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati;

3. le parti possono chiedere l’ammissione di nuove prove dichiarative con una (nuova) lista depositata tempestivamente o per il cui deposito si chiederà al giudice subentrante la concessione di un breve termine, che verrà accordata laddove il mutamento del giudicante non fosse prevedibile;

4. la parte che ha interesse a risentire il teste già escusso può chiederlo, sempre che lo abbia indicato nella sua precedente lista testimoniale o voglia indicarlo con una lista per il cui deposito chiede un breve termine (richiesta da accogliere nei termini di cui sopra), e sempre che abbia indicato le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione (es. nuove circostanze su cui il teste non è stato già sentito; elementi da cui si trae l’inattendibilità del teste), le quali devono attestare che non si tratti di pedissequa e pertanto sovrabbondante reiterazione di attività già svolta; difettando queste condizioni, la richiesta può solo valere come sollecitazione del giudice ad attivare i propri poteri ex art. 507 c.p.p.

4.1. se le parti non chiedono alcuna reiterazione di prova già assunta, o la reiterazione è stata chiesta ma rigettata in quanto superflua, o la reiterazione è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura ex art. 511 c.p.p.;

4.2. se le parti chiedono la reiterazione di prova già assunta, sono utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo, suscettibili di lettura ex art. 511 c.p.p.

5. se una parte rinuncia alla escussione di un teste, l’altra parte potrà opporsi solo se il teste per cui vi è stata rinuncia è indicato anche nella sua lista;

6. il giudice conserva il potere: a) di effettuare il vaglio sulle nuove prove richieste; b) di effettuare il vaglio sulla richiesta di reiterazione della escussione di testi già sentiti (divieto di legge sulla prova in sé, superfluità della prova, superfluità della reiterazione, rilevanza della prova); c) di disporre ex officio la reiterazione della escussione di teste già sentito, stanti i requisiti di cui all’art. 507 c.p.p.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Dalle Sezioni Unite “Bajrami” un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10