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La mutabilitá del giudice: da Corte Costituzionale 132 del 2019 alle Sezioni Unite “Bajrami”

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 12 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736
Presidente Carcano, Estensore Beltrani

Con la sentenza n. 132 del 20 maggio 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata con riferimento agli artt. 525 co. 2°, 526 co. 1° e 511 c.p.p. dal Tribunale di Siracusa, sul presupposto che la reiterazione della prova dichiarativa andasse preclusa laddove venisse superata la ragionevole durata del processo, individuata (per il primo grado) nei tre anni di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89.

La Consulta ebbe buon gioco nel non accogliere la questione, poiché il petitum mirava a veder avallata l’interpretazione del remittente, ma rivolse un monito al Legislatore affinché adottasse rimedi strutturali per evitare strumentalizzazioni del meccanismo elaborato dal diritto vivente, che come noto richiedeva il consenso di tutte le parti processuali perché il giudice potesse utilizzare ai fini della decisione i verbali delle prove dichiarative già raccolte innanzi ad altro giudicante persona fisica. La Corte Costituzionale, conscia del divario tra idealtipo codicistico e realtà, ha preso atto del fatto che i tempi dei dibattimenti rendono il principio di immediatezza – intesa come assenza di mediazione tra il soggetto che raccoglie la prova dichiarativa e quello che decide– un «mero simulacro», perché scanditi da udienze celebrate a distanza di mesi (se non di anni), talora in attesa della prescrizione dei reati che ne sono oggetto, con buona pace dell’art. 477 c.p.p. (e dell’art. 509 c.p.p.). Perciò, il giudicante, quand’anche in prima battuta avesse direttamente assunto la prova orale e ne avesse potuto cogliere i connotati espressivi anche non verbali, «prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame», difficilmente ne serberà il ricordo quando rileggerà i verbali della deposizione a distanza di tempo.

L’eco della sentenza 132 del 2019 della Corte Costituzionale si è riverberato nella giurisprudenza di legittimità, perché, prima che il Legislatore potesse cogliere il suggerimento rivoltogli, le Sezioni Unite il 30 maggio 2019 nel procedimento a carico di Bajrami Klevis hanno pronunciato la sentenza n. 41736, che ha notevolmente rivisto quanto statuito nel caso Iannasso (Sezioni Unite, 17 febbraio 1999, n. 2) sul principio di immediatezza, unica avis di nullità assoluta espressamente prevista (dall’art. 179 co. 2 c.p.p.).

Le Sezioni Unite hanno quindi enucleato i seguenti principi di diritto:

  1. «il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;
  2. «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;
  3. «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Per giungere alla risposta, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ribadendo che la ratio del principio di immediatezza è che il giudice deliberante abbia la diretta percezione della prova dichiarativa nel momento in cui si forma, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame (cui, si noti, è funzionale anche la regola prevista dall’ultimo inciso dell’art. 146 disp. att. c.p.p.). Di qui «la regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, [che] costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale».

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Agostini, La mutabilitá del giudice: da Corte Costituzionale 132 del 2019 alle Sezioni Unite “Bajrami”in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 12