ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Esercizio abusivo della professione: la abusività riguarda l’iscrizione nell’albo e non l’abilitazione

Cassazione Penale, Sez. V, 10 gennaio 2014 (ud. 6 novembre 2013), n. 646
Presidente Ferrua, Relatore Demarchi Albengo, P. G. Izzo

Depositata il 10 gennaio 2014 la pronuncia numero 646 in tema di esercizio abusivo della professione di avvocato.

L’imputato – che aveva superato l’esame di abilitazione da avvocato ma non si era iscritto all’albo – era imputato dei reati di cui agli articoli 348 e 495 del codice penale per avere esercitato la professione di avvocato senza essere iscritto nel relativo albo e per essersi qualificato come avvocato in atti compiuti davanti a giudici ed altri pubblici ufficiali. Dopo essere stato condannato sia in primo grado sia in appello alla pena di quattro mesi di reclusione, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 348 c.p. sostenendo come l’elemento costitutivo del reato in esame dovesse ravvisarsi nella mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, e non nella mancata iscrizione nell’albo di categoria, che riguarderebbe esclusivamente le modalità di esercizio della professione, ma non l’accesso ad essa.

Nel ritenere infondato il motivo la Corte ha osservato come la giurisprudenza sia ormai consolidata nel ritenere che integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale prima di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale (v. in senso conforme Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531).

La Corte prosegue richiamando sia la recente pronuncia a sezioni unite (Sez. Un., n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819 nella quale si era affermato il principio secondo cui “integra esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e almeno minimale organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta dal soggetto regolarmente abilitato” sia la giurisprudenza secondo cui l’art. 348 c.p. trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698).

Il conseguimento del titolo, in sostanza, costituisce il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi, tenuti dai rispettivi ordini, con riferimento ai quali l’iscrizione si pone come condizione per l’esercizio della professione: di conseguenza, la “abusività” prevista dalla norma in questione non può che essere ricondotta alla mancanza della iscrizione nell’albo e non alla mancanza di abilitazione.

D’altronde – conclude la Corte – se l’iscrizione all’albo non fosse requisito essenziale per l’esercizio della professione legale, non configurerebbe il reato de quo la condotta di colui che continui ad esercitare la professione nonostante la intervenuta sospensione o radiazione dall’albo; ma anche tale interpretazione, oltre che scarsamente giustificabile sotto il profilo logico e normativo, si porrebbe ancora una volta in contrasto con i pregressi orientamenti giurisprudenziali.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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