ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Sul favoreggiamento della prostituzione mediante pubblicazione di inserzioni pubblicitarie – Cass. Pen. 48981/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 25 novembre 2014 (ud. 21 ottobre 2014), n. 48981
Presidente Teresi, Relatore Ramacci, P.G. Salzano (concl. conf.)

Con la pronuncia numero 48981, depositata il 25 novembre 2014, la terza sezione della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della configurabilità del delitto di favoreggiamento della prostituzione attuato mediante la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie a pagamento su stampa o siti web.

Si tratta di questione – scrivon0 i giudici in sentenza – ripetutamente affrontata dalla Cassazione che si pone nel solco di quelle decisioni che, analizzando altre condotte, quali la locazione di un appartamento ad una prostituta o l’accompagnamento in auto sul luogo ove viene esercitato il meretricio, sono giunte alla conclusione che, per la sussistenza del reato, il quale richiede un oggettivo aiuto all’esercizio della prostituzione in quanto tale, siano necessarie anche prestazioni ed attività ulteriori (v. anche, per i richiami ai precedenti, Sez. 3^ n. 37299, 11 settembre 2013 con riferimento alle ipotesi dell’accompagnamento e Sez. 3^ n. 7336 del 17 febbraio 2014). Con specifico riferimento alla pubblicità a mezzo stampa o internet, il reato di favoreggiamento è stato ritenuto sussistente qualora alla pubblicazione su un sito web di inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, si aggiungano ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti quali, nella fattispecie esaminata, l’essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, l’aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici (Sez. 3^ n. 26343, 25 giugno 2009); spesso si è inoltre evidenziata la irrilevanza penale della mera pubblicazione degli annunci, che costituisce un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione.

Non può essere condivisa, dunque, quella precedente decisione (Sez. 3^ n. 15275, 20 febbraio 2007) nella quale si è affermato che il reato di lenocinio a mezzo stampa (di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5) risulterebbe integrato dalla condotta del direttore del giornale il quale, consapevole del contenuto, consente la pubblicazione di inserzioni relative ad un’attività di prostituzione, in quanto pone in essere, in tal modo, un’attività di intermediazione tra cliente e prostituta e quindi, in definitiva, favorisce la prostituzione.

Tale conclusione non pare alla Corte condivisibile dal momento che finisce con l’ampliare oltremodo il concetto di lenocinio, facendo rientrare nella condotta vietata, attraverso un sostanziale automatismo, anche condotte che non implicano propriamente un’intermediazione tra cliente e prostituta.

Compiere atti di lenocinio – si legge in sentenza – significa porre in essere attività dirette a procacciare clienti alla prostituta senza necessità di un particolare fine di lucro: è questa attività che la norma sanziona, rappresentando la stampa o internet semplicemente uno dei possibili mezzi attraverso i quali essa viene attuata e la volontà di procacciare clienti alle prostitute caratterizza, conseguentemente, l’elemento soggettivo richiesto.

Per di più, in casi quali quello qui esaminato, manca ogni oggettivo collegamento tra colui che pubblica l’annuncio pubblicitario e l’attività di prostituzione esercitata da chi richiede l’inserzione, essendo il contatto tra questi due soggetti finalizzato esclusivamente alla pubblicazione dell’annuncio, con esclusione di qualsiasi forma di intermediazione. Si è al cospetto di un mero rapporto contrattuale nell’ambito del quale colui che pubblica l’annuncio ha, quale unica finalità, quella di prestare il servizio offerto e non anche di procacciare clienti a chi si prostituisce, come invece avviene quando, appunto, vengano poste in essere azioni ulteriori che consentano una diversa qualificazione della condotta.

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto:

“Il delitto di lenocinio a mezzo stampa non è integrato dalla mera raccolta e pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, trattandosi di attività del tutto scollegata dal meretricio da queste esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione del servizio e non anche l’intermediazione tra prostituta e cliente”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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