Le Sezioni Unite escludono l’autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione con messa alla prova
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 33216
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo
L’Autore commenta la sentenza n. 33216 delle Sezioni Unite in merito alla possibilità di ricorrere autonomamente ed immediatamente per Cassazione avverso il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Con la pronuncia annotata le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
J. Alberghi, Le Sezioni Unite escludono l’autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione con messa alla prova, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9