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Sulla applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto alla violazione di domicilio commessa da soggetto senza fissa dimora

Cassazione Penale, Sez. V, 7 settembre 2017 (ud. 4 luglio 2017), n. 40287
Presidente Fumo, Relatore Mazzitelli

Con la sentenza in oggetto la quinta sezione si è pronunciata sulla applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) commesso da soggetto senza fissa dimora in cerca di un alloggio notturno.

I giudici di legittimità hanno anzitutto precisato che l’istituto in questione «pur avendo natura sostanziale, è disciplinato in rito come causa di improcedibilità ed è applicabile nei procedimenti pendenti in sede di legittimità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, per i quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e disporre, ai sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita».

Ciò chiarito, la Corte ha osservato che «le particolari condizioni dell’imputato – definite dalle sentenze di merito come “particolari circostanze di miseria e di emarginazione” – e la considerazione dei motivi a delinquere strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludono una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva e giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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