ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

La collocazione del televisore e il diritto del detenuto a guardare la TV

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – ISSN 2499-846X

Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, Ordinanza, 15 luglio 2017 (ud. 17 maggio 2017), n. 958
Dott. Paolo De Meo

La televisione rappresenta, nella realtà carceraria, il mezzo di informazione più utilizzato dai detenuti. La sua collocazione all’interno della cella, se da un lato dev’essere tale da scongiurare la possibilità di eventuali manomissioni dell’apparecchio o attività comunque contrarie all’ordinato svolgimento della vita in carcere, dall’altro non può precludere al soggetto in vinculis l’adeguata ricezione di quanto trasmesso in TV.

Con l’ordinanza in rassegna, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, accogliendo il reclamo presentato ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. penit. da un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis comma 2 ord. penit., ha ordinato all’amministrazione penitenziaria lo spostamento del televisore, motivando la decisione in ragione della constatata incompatibilità tra la collocazione dello stesso e la condizione di “quasi cecità” del reclamante.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Zunino, La collocazione del televisore e il diritto del detenuto a guardare la TV, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11