Inammissibilità del ricorso per cassazione e possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato o intervenire su statuizioni illegittime
Cassazione Penale, Sez. V, 22 febbraio 2018 (ud. 5 dicembre 2017), n. 8735
Presidente Fumo, Relatore Morelli
Nella pronuncia in esame si analizza la possibilità per la Corte di Cassazione di dichiarare la depenalizzazione del reato o intervenire su statuizioni illegittime irrogate dal giudice di merito nel caso di inammissibilità del ricorso.
Sul punto – osservano i giudici – esistono due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità:
- secondo un primo orientamento, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta;
- secondo un altro orientamento, l’intervenuta rinuncia al ricorso è impeditiva rispetto alla accertamento che il fatto non è più previsto come reato.
La Corte ha aderito al primo indirizzo, «in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva; anzi, a ben vedere – aggiunge la Corte – identiche ragioni impongono di considerare, oltre che l’accertamento della intervenuta abrogazione della norma penale, anche gli ulteriori effetti, in tema di risarcimento del danno e sanzioni civili, inevitabilmente connessi alla depenalizzazione».
In conclusione è stato affermato il seguente principio di diritto: «l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate dal giudice di merito».